La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4753 depositata il 5 febbraio 2025, intervenendo in tema di confisca prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001, ha ribadito il principio secondo cui l’art. 19 del D.lgs. n. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria sia del prezzo che del profitto del reato di autoriciclaggio, essendo detto reato contenuto nel catalogo di cui all’art. 25- octies D.lgs. cit.

(…) nel caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d. “reato contratto”) e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l’effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca» (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239924 – 01, in motivazione). Dunque, quando l’illecito penale si immedesima integralmente con il contratto concluso dalle parti, determinandone peraltro la nullità per contrarietà a norme imperative, la confisca attinge l’intero ricavo da esso derivante, poiché non vi è alcuna ragione di operare una differenziazione ai fini della quantificazione del profitto rilevante rispetto ai costi sostenuti.”

Gli Ermellini hanno ribadito e precisato chenella nozione di profitto rientra l’intero bene oggetto dello scambio illecito, tenuto conto che l’illiceità contamina interamente il negozio giuridico posto in essere, con la conseguenza che la confisca non può che avere ad oggetto il bene da esso derivante nella sua interezza.

Confiscabilità ad opera del giudice del prezzo o del profitto del reato ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 231/2001 anche in assenza dell’accordo intercorso tra le parti

Per i giudici di legittimità in tema di responsabilità da reato degli enti, l’accordo delle parti, nel caso di patteggiamento, deve estendersi alla confisca di cui all’art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come a tutte le altre componenti sanzionatorie dell’illecito, la cui determinazione non può essere rimessa, nell’”an” e nel “quantum”, all’organo giudicante (Sez. 6, n. 30604 del 20/06/2024, Poggiolo Società Agricola s.r.l., Rv. 286828 – 01). Tale arresto prende le mosse dalla considerazione per cui, «in tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001 si configura come sanzione “principale, obbligatoria ed autonoma”, anche rispetto alle altre previste a carico dell’ente», con la conseguenza che non può non rientrare nell’accordo tra le parti. In altri termini, nel «caso della confisca ex artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001, in considerazione della natura obbligatoria, le parti non potranno concordarne l’esclusione, se non nei casi in cui si ritenga che l’illecito non ha prodotto alcun profitto per l’ente, mentre dovrà sempre rientrare nell’oggetto dell’accordo la quantificazione della misura ablatoria, sia essa diretta o per equivalente.

In buona sostanza, l’accordo sulla “sanzione” e, quindi, anche su quella particolare figura costituita dalla confisca, consente alle parti di sottoporre al giudice una proposta che copra l’intero trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 9 cit.

Qualora il giudice ritenga che le parti sono addivenute all’erronea esclusione della confisca, individuando l’esistenza di un profitto derivante dall’illecito, ovvero nel caso in cui ritenga incongrua la quantificazione della confisca, dovrà rigettare l’accordo sulla pena.

Viceversa, deve escludersi la possibilità che le parti non si accordino sulla confisca, rimettendone la determinazione al giudice, proprio perché in tal modo il patteggiamento risulterebbe parziale, non comprendendo tutte le sanzioni normativamente previste per l’illecito dell’ente» (Sez. 6, n. 30604/2024 cit.). “

Oer il Supremo consesso la confisca di cui all’art. 19 cit. non è nella disponibilità delle parti ed è del tutto irrilevante la circostanza che «non avesse formato oggetto dell’accordo tra le parti, essendo certa la determinazione dei beni profitto da reato destinati all’ablazione (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. n. 12508/2010 Rv. 246731). Trattasi poi di confisca obbligatoria, e quindi di un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle parti, e di cui l’imputato deve comunque tenere conto nell’operare la scelta del “patteggiamento”» (Sez. 2, n. 20046/2001 cit.).”

Pertanto i giudici della Suprema Corte ribadiscono che ” in tema di confisca e patteggiamento, le parti, nell’ambito della loro discrezionalità e autonomia possono sì includere nell’accordo, delimitato dal legislatore al solo trattamento sanzionatorio e alla eventuale applicazione della sospensione condizionale della pena, anche le misure di sicurezza, tuttavia «il giudice non è vincolato alle richieste delle parti, in quanto dette misure, sottratte alla loro disponibilità, esulano dall’area della negozialità individuata e delimitata dall’art. 444 cod. proc. pen., ma, ove le disattenda, senza essere obbligato a recepire o non recepire per intero l’accordo, deve indicare le ragioni per le quali ha provveduto, al riguardo, in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dalla difesa» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, in motivazione; Sez. 5, n. 19735 del 11/01/2019, Rossi, Rv. 276986 – 01; Sez. 6, n. 54977 del 14/10/2016, Orsi, Rv. 268740 – 01; Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, Zaini, Rv.268829 – 01; Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015, dep. 2016, Spagnuolo, Rv. 265823 – 01; Sez. 5, n. 1154 del 22/3/2013, dep. 2014, Defina, Rv. 258819 – 01; Sez. 2, n. 19945 del 19/4/2012, Toseroni, Rv. 252825 – 01; Sez. 2, n. 20046/2011 cit.).

Dunque, «il giudice “al verificarsi del presupposto per la confisca obbligatoria o di quella facoltativa […] è tenuto ad applicarla, a prescindere dall’intervenuto accordo delle parti sul punto” (Sez. U, Diop, cit.), con la pronuncia della sentenza di applicazione della pena concordata, equiparata a una pronuncia di condanna, salve diverse disposizioni di legge, secondo il precetto che, già contenuto nell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., è stato trasferito dalla stessa legge nel successivo nuovo comma 1-bis» (Sez. U, Savin, cit.).