La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 3488 depositata l’ 11 febbraio 2025, intervenendo in tema di risarcimento per atti discriminatori, ha ribadito il principio secondo cui “il rimedio alla discriminazione deve rispondere ai requisiti stabiliti dal diritto unionale, e deve essere effettivo, proporzionale, dissuasivo perché il principio di effettività è funzionale a garantire il raggiungimento degli scopi perseguiti dall’Unione, rafforza i diritti riconosciuti dalle direttive e ha anche la funzione di anticipare la soglia della tutela apprestata; ne hanno tratto la conseguenza che, in tema di discriminazione, il risarcimento del danno non patrimoniale è caratterizzato da una connotazione dissuasiva, tanto che può essere riconosciuto nei casi di discriminazione collettiva, anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile;”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una Fondazione Teatrale che aveva citato in giudizio la fondazione deducendo di essere stato ripetutamente assunto con contratti a tempo determinato per cui domandava la costituzione del rapporto di lavoro. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda avente ad oggetto la costituzione del rapporto di lavoro, è rigettava per il resto il ricorso. Il Tribunale aveva ritenuto, da un lato, che la condotta della Fondazione non fosse riconducibile ad alcuna delle condotte discriminatorie definite dal legislatore, dall’altro che l’art. 1 del CCNL 25.3.2014 per il personale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche attribuisse esclusivamente il diritto di precedenza e non il diritto di assunzione, in relazione al quale il ricorrente non aveva dimostrato che sussistessero i requisiti e le condizioni. La Corte territoriale accertava che l’appellante non era stato incluso nel personale a tempo determinato da impegnare nella realizzazione del balletto in ragione del rifiuto alla sottoscrizione del verbale di transazione sindacale e qualificava discriminatoria la condotta, in quanto derivante dalle convinzioni personali manifestate nella resistenza alla sottoscrizione del verbale; ha precisato che nella categoria delle “convinzioni personali” non rientrano solo quelle religiose o politiche ma ogni altro pensiero che sia espressione di libertà personale. Inoltre, i giudici di appello escludevano di dover adottare provvedimenti volti a rimuovere la discriminazione o ad evitarne la ripetizione in futuro e, quanto al risarcimento del danno, hanno ritenuto che fosse stato provato solo quello patrimoniale, pari alle retribuzioni non percepite, e non ha riconosciuto, in assenza di prova, il danno morale. Il dipendente, avverso la decisione di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità accoglievano il secondo motivo di ricorso e dichiaravano inammissibile il primo.
Per gli Ermellini “la previsione del risarcimento del danno non patrimoniale, pur non potendo essere ricondotta nell’alveo dei cosiddetti danni punitivi in senso proprio, va letta alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE secondo cui Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione.
Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.; hanno, quindi, evidenziato che il rimedio alla discriminazione deve rispondere ai requisiti stabiliti dal diritto unionale, e deve essere effettivo, proporzionale, dissuasivo perché il principio di effettività è funzionale a garantire il raggiungimento degli scopi perseguiti dall’Unione, rafforza i diritti riconosciuti dalle direttive e ha anche la funzione di anticipare la soglia della tutela apprestata; ne hanno tratto la conseguenza che, in tema di discriminazione, il risarcimento del danno non patrimoniale è caratterizzato da una connotazione dissuasiva, tanto che può essere riconosciuto nei casi di discriminazione collettiva, anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile; “
Inoltre i giudici di piazza Cavour hanno precisato che “in tema di diritto antidiscriminatorio, nell’interpretare l’art. 15 della direttiva 2000/43, sovrapponibile all’art. 17 della direttiva 2000/78, ha sottolineato che il sistema delle sanzioni istituito nell’ordinamento giuridico dello Stato membro deve assicurare una tutela giuridica effettiva ed efficace e «La severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità» (Corte di Giustizia 15 aprile 2021 in causa C – 30/19);”
Per il Supremo consesso “in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all’integrità psico-fisica e alla salute, all’onore e alla reputazione, all’integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana», ha aggiunto che « la non patrimonialità – per non avere il bene persona un prezzo – del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008)» ed infine ha ritenuto che « l’atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e ciò sorregge adeguatamente l’esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa»;”