L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 2017 ha forniti importanti chiarimenti in tema di conservazione delle scritture contabili in modo informatizzato.
Le S.r.l. sono obbligate a tenere i seguenti registri contabili :
- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
L’articolo 2220 cod. civ. statuisce che i suddetti registri devono essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. È possibile la conservazione elettronica, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.
Il D.M. 17 giugno 2014 detta specifiche regole riguardanti la tenuta dei documenti contabili in modo informatizzato ai fini fiscali.
In particolare, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che:
- siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.
Il processo di conservazione dei documenti informatici ai fini fiscali termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
Il contribuente deve comunicare l’avvenuta conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 la conservazione dei documenti informatici (così come la stampa dei registri cartacei), ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione AdE 46/E/2017, il richiamato termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, anche se, a partire dal periodo d’imposta 2017, i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono disallineati.
In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini Iva riferibili ad un anno solare devono essere comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 6, sentenza n. 721 depositata il 17 luglio 2023 - È legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri in quanto la…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20612 del 28 giugno 2022 - Relativamente all'IVA, il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e postula una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei…
- registri contabili, eliminato obbligo di conservazione sostitutiva digitale. L’emendamento al Decreto Semplificazioni recepisce la proposta del Consiglio Nazionale dei Commercialisti - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 27 luglio 2022
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI - Comunicato 07 giugno 2021 - Scadenza conservazione fatture elettroniche 2019 - Arriva in extremis la conservazione massiva
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 45950 depositata il 20 giugno 2017 - Dal disposto degli artt. 13 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tra i quali assume rilevanza, in particolare, l'art. 22, recante "Disposizioni comuni in…
- Messaggistica via sms: Garante Privacy, no a conservazione contenuto messaggi - La difesa in giudizio non giustifica l’accesso alla posta elettronica del lavoratore - Garante privacy e Co.Re.Com insieme contro revenge porn e cyberbullismo - GARANTE per…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…