La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 463 depositata il 9 gennaio 2025, intervenendo in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha ribadito il principio secondo cui “nessuna norma imperativa vieti l’esistenza di disposizioni collettive che escludano dal computo del cosiddetto periodo di comporto, cui fa riferimento l’articolo 2110 c.c., le assenze dovute a infortuni o malattie professionali. Essendo esse ragionevoli e conformi al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subite a causa di attività lavorative espletate; sicchè le stesse disposizioni non incontrano limiti nella norma codicistica che lascia ampia libertà all’autonomia delle parti nella determinazione di tali periodi, così che non può intendersi preclusiva di una delle forme di uso di tale libertà come è quella di delineare la sfera di rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi (Cass. n. 2527 del 2020, Cass. n. 14377 del 2012; Cass. n. 9187 del 1997 Cass. n. 6080 del 1985; Cass. n. 889 del 1983).”
La vicenda ha riguardato un dipendente, di una società per azione svolgendo l’attività rientrante nel settore metalmeccanico, a cui era stato notificato il provvedimento di licenziamento per il superamento del periodo di comporto. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, respingeva l’opposizione proposta dalla datrice di lavoro avverso l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria nel procedimento ex articolo 1, comma 48 legge n. 92/2012 e dichiarava illegittimo il licenziamento irrogato. La Corte d’Appello in parziale riforma della sentenza impugnata su reclamo della società datrice di lavoro riduceva l’indennità risarcitoria. La sentenza di appello veniva impugnata dalla società con ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Per gli Ermellini i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che “il CCNL stabilisca non già che ai fini dell’applicazione della stessa disciplina sia necessario provare la responsabilità del datore di lavoro ex art 2087 c.c. o la sua colpa nella causazione dell’infortunio o della malattia, bensì che il lavoratore percepisca la sola indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge oppure fino alla guarigione clinica provata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.
(…) In altri termini, non vi è dubbio che la normativa in questione, nel caso della malattia, ricolleghi regolamentazione del comporto non ai presupposti stabiliti dall’ordinamento per il risarcimento del danno e l’esistenza della responsabilità civile del datore di lavoro bensì alla esistenza dei diversi presupposti (oggettivi e soggettivi) previsti in ambito Inail ai fini dell’erogazione della mera indennità per inabilità temporanea prevista dl t.u. 1124/65.
Pertanto, ai fini del comporto in discorso, è sufficiente che esista soltanto l’origine professionale della malattia e che essa sia correlata alla prestazione lavorativa secondo le regole dell’assicurazione obbligatoria (anche in virtù di una presunzione di derivazione causale stabilita dal sistema tabellare di cui al TU n. 1124/1965).”
Pertanto, per il Supremo consesso, non occorre che “nella sua genesi concorra una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c. posto che, come è noto, l’erogazione della sola indennità assicurativa ad opera dell’INAIL prescinde dalla colpa del datore ed è dovuta persino nell’ipotesi di colpa esclusiva del lavoratore, salvo il dolo ed il rischio elettivo. Si v. ad es. Cass sentenza n. 24474/2020 secondo cui: “in tema di danno biologico, l’erogazione effettuata dall’INAIL ai sensi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è strutturata in termini di mero indennizzo che, a differenza del risarcimento civile, è svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale od aquiliano in capo al datore di lavoro e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità. Per contro nella responsabilità civile del datore di lavoro, essendo il danno risarcibile sempre conseguenza di un fatto illecito, non si può prescindere da un accertamento del fatto illecito e dalla responsabilità del soggetto obbligato, non avendo come finalità ultima una funzione assistenziale ma quella di rimuovere le conseguenze prodotte nella sfera giuridica del danneggiato dall’illecito“. La computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio e malattia professionale all’interno della disciplina del comporto, alla luce della specialità della normativa contrattuale, deve essere quindi operata anche nelle ipotesi in cui la malattia abbia avuto una mera origine, anche in termini di concausa, in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni o comunque presenti nell’ambiente di lavoro e sia pertanto collegata allo svolgimento dell’attività lavorativa, sulla scorta dei presupposti di operatività della tutela assicurativa pubblica, stabiliti per le malattie professionali.“