La Commissione Tributaria Regionale di Milano sez. 10 con la sentenza n. 2429 depositata il 31 maggio 21017 intervenendo in tema di imposta di registro e cessione d’aziende ha stabilito che la costituzione di newco, tramite conferimento di ramo d’azienda, e successiva cessione totalitaria delle quote della stessa ad una terza società, non è qualificabile in una cessione di ramo d’azienda e pretendere pertanto l’imposta di registro in misura proporzionale.

La vicenda ha riguardato una società che aveva posto in essere la costituzione, mediante rogito Notarile, la costituzione di società a responsabilità limitata mediante conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione mediante trasferimento di quote ad altra società. L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di liquidazione sulla base dell’ipotesi che la società venditrice avesse posto in essere, in luogo di una cessione diretta, un conferimento di ramo di azienda nella società newco e successiva cessione delle relative partecipazioni, integrando cosi una fattispecie elusiva/abusiva.

La società contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero le doglianze della ricorrente. L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione di primo grado propose ricorso alla Commissione Tributaria Regionale.

I giudici di appello respinge il ricorso dell’Ufficio ed accoglie l’appello incidentale della contribuente. Per i giudici della CTR l’Amministrazione non può sindacare la volontà delle parti consistente nella libertà delle scelte aziendali e societarie, perché diverse sono le ragioni in base alle quali è preferibile optare per la cessione di quote rispetto alla cessione d’azienda (ad esempio, i profili di responsabilità differenti del cessionario di quote rispetto al cessionario d’azienda).

Inoltre giuridicamente, la CTR evidenzia che trattasi di due negozi distinti, disciplinati da differenti regole legali, contabili nonché fiscali come risulta dalla diversa disciplina agli stessi riservata proprio in tema di imposta di registro (alle cessioni di quote l’imposta si applica in misura fissa, mentre alla cessione d’azienda in misura proporzionale). E il legislatore ha chiaramente disposto che l’imposta di registro è “imposta d’atto”, che guarda agli effetti giuridici dello stesso e non alle sottostanti ragioni economiche.

Infine, relativamente all’onere probatorio, l’operazione è legittima se l’Amministrazione non prova che l’unico scopo dell’operazione è il risparmio di imposta.