La data di emissione della fattura decide l'aliquota Iva nelle operazioni intracomunitarieNelle operazioni intracomunitarie, l’aliquota IVA da applicare viene determinato  in base al momento in cui l’operazione è effettuata. Infatti secondo la normativa vigente l’operazione si considera effettuata al momento dell’emissione della fattura, se questa avviene prima della partenza dei beni.

Per cui,  anche se dal 1° ottobre l’aliquota Iva ordinaria è passata dal 21 al 22%, agli acquisti di merci fatturate a settembre ma spedite a ottobre si continua ad applicare l’aliquota del 21% al momento dell’integrazione della fattura.

Discorso diverso vale per gli acconti pagati. Infatti per gli acconti pagati al fornitore senza fattura non incidono sul momento di effettuazione dell’operazione.
Tale disposizione non trova applicazione  alle importazioni: il momento di effettuazione dell’operazione è fissato in quello dell’accettazione della dichiarazione doganale.

L’aliquota IVA applicabile del 22% piuttosto che al 21% dipende dal momento in cui l’operazione si considera effettuata:

  1. operazione effettuata prima del 1° ottobre va assoggettata al 21%,
  2. operazione effettuata dal 1° ottobre in poi sconta l’aliquota al 22 per cento.

Le disposizioni contenute nel testo di cui all’articolo 39 del Dl 331/93, come innovato dalla legge 228/2012 e applicabile dal 1° gennaio 2013, ha uniformato i principi generali che fissavano il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie. Pertanto sia gli acquisiti che le cessioni intracomunitarie si considerano effettuati al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Pertanto, gli acquisti intracomunitari per i quali il trasporto o la spedizione siano iniziati prima del 1° ottobre sconteranno l’aliquota al 21 per cento. Non rileva il fatto che la fattura sia stata ricevuta dopo la partenza dei beni, se non per l’eventuale procedura di regolarizzazione.
Inoltre, come accennato precedentemente, in base all’articolo 39, il momento di effettuazione dell’operazione è anticipato solo se prima della partenza del bene è stata emessa una fattura: in questo caso, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura. Mentre non è più previsto, come accadeva in precedenza, che l’effettuazione dell’operazione sia anticipata dal pagamento del corrispettivo. Per cui, l’eventuale pagamento di un acconto (o anche dell’intero corrispettivo) senza emissione della fattura non comporta l’effettuazione, ai fini Iva, dell’operazione.

Le fatture per operazioni intracomunitarie vanno, obbligatoriamente, integrate e annotata entro il 15 del mese successivo a quello in cui è ricevuta, con riferimento al mese precedente. I termini di registrazione sul registro Iva degli acquisti non sono più necessariamente allineati a quelli di registrazione sul registro Iva delle vendite, dato che si può usufruire dei termini ordinari. Ma solitamente l’annotazione nei due registri è contestuale, per l’utilizzo di software che gestiscono in automatico la “doppia” registrazione.

La regolarizzazione dell’operazione, nei casi in cui non si riceve la fattura, va eseguita entro i termini previsti dalla vigente normativa, la cui decorrenza inizia dal momento di partenza dei beni. Il cessionario residente, se non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di partenza dei beni, deve emettere entro il 15 del terzo mese successivo la fattura (autofattura) in unico esemplare, che deve essere annotata entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese precedente. Così, se la merce è partita a settembre e non è stata ricevuta la fattura, il cessionario deve emettere autofattura entro il 15 dicembre, e questa dovrà confluire nella liquidazione di novembre. L’operazione sconterà Iva al 21%, perché effettuata a settembre.

Particolare attenzione va posto alla verificare dell’esistenza di eventuali patti che stabiliscono effetti traslativi o costitutivi dopo la consegna. In questi casi, infatti, le operazioni si considerano effettuate quando si producono questi effetti, e comunque dopo un anno dalla consegna. Una deroga è anche prevista per i beni trasferiti con contratti estimatori e simili (come il consignment stock). In questo caso, l’operazione si considera effettuata al momento della rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente o, se i beni non sono restituiti prima, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e, in ogni caso, dopo un anno dal ricevimento.