La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23095 depositata l’ 11 agosto 2025, intervenendo in tema di inerenza dei costi e relativa deducibilità, ha affermato il segiente principio di diritto
“Ai fini del vaglio d’inerenza dei costi sostenuti nell’esercizio di attività d’impresa, la cui deducibilità va ricondotta alla correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, le eccessive spese sostenute nello stato iniziale, o comunque nel tempo necessario allo sviluppo del progetto economico, consistente nella promozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioni nazionali o internazionali ad elevato valore agonistico, in discipline molto seguite, e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazione conseguita, non costituiscono in sé un segnale di incongruità o antieconomicità della spesa, da cui evincere indizi di incongruenza con il progetto stesso, e ciò anche quando questo fallisca, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo ed attività d’impresa.“
Fatti di causa
Una società costituita nel 2016 con oggetto “campagne di sponsorizzazione mediante partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive, con particolare riguardo alle regate veliche” si è trovata in liquidazione nel 2020. Nella sua richiesta di rimborso IVA a credito, l’Agenzia delle Entrate ha opposto diniego ritenendo le spese non “inerenti” alla sua attività. I tribunali tributari (di primo e secondo grado) hanno respinto i rilievi della società e i ricorsi sono stati rigettati.
Principi giurisprudenziali richiamati
La Cassazione riafferma l’orientamento consolidato secondo cui:
Il giudizio di inerenza è qualitativo, non quantitativo: si valuta la correlazione con l’attività imprenditoriale, non la sua convenienza o equilibrio economico.
Spese nella fase iniziale (simili alle attività startup) non implicano automaticamente antieconomicità, anche se “eccessive”, purché esista una finalità coerente (es. aumento reputazionale, visibilità).
Deducibilità del costo in funzione dell’inerenza
I giudici di legittimità hanno richiamato i principi di diritti secondo cui
“È stato in particolare affermato che, con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza all’attività d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 (già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l’attività d’impresa – sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (cfr. Cass., 11 agosto 2017, n. 20049; 9 maggio 2017, n. 11241; 27 febbraio 2015, n. 4041).
Con il consolidamento dei suddetti principi la Corte di Cassazione ha ulteriormente consolidato il principio secondo cui la deducibilità dei costi sostenuti nell’esercizio dell’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 109 (già art. 75) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), presuppone la sussistenza di un rapporto di inerenza tra il costo e l’attività imprenditoriale.
Tale relazione non si esaurisce in un nesso di immediata e diretta connessione con una specifica componente reddituale, ma si configura piuttosto come una correlazione funzionale tra la spesa sostenuta e un’attività potenzialmente idonea alla produzione di ricavi. La Cassazione ha infatti ribadito che la rilevanza fiscale del costo va valutata non sulla base dell’effettivo risultato economico prodotto, ma in virtù della sua connessione strutturale con l’esercizio dell’impresa (Cass. nn. 20049/2017, 11241/2017, 4041/2015).
Ampiezza e limiti del concetto di inerenza
E’ stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l’inerenza non può essere desunta né automaticamente dalla sola previsione statutaria dell’attività, né dalla mera imputazione contabile del costo. Si tratta di elementi che hanno valore meramente indiziario e che non esonerano il contribuente dall’onere probatorio.
Infatti nella decisione in commento è stato ribadito che
Anche l’ampiezza dello spettro entro cui riconoscere un rapporto di inerenza è stata scrutinata dalla giurisprudenza, sensibile a non ridurre la relazione entro criteri meramente formali, ampliandone invece la portata mediante la valorizzazione del rapporto e delle ricadute concrete tra spesa e coerenza economica con l’attività di impresa. Per un verso dunque si è negato che il rapporto trovi conforto nella mera contabilizzazione del costo (ex multis, 8 ottobre 2014, n. 21184) e che al contrario incomba sul contribuente l’onere di allegazione della documentazione di supporto da cui ricavare l’importo, nonché la ragione e la coerenza economica della spesa al fine della prova dell’inerenza (anche qui, ex multis, 26 maggio 2017, n. 13300; 30 maggio 2018, n. 13596; con specifico riferimento all’Iva, cfr. 27 settembre 2013, n. 22130; 7 giugno 2018, n. 14858).”
È infatti a carico del contribuente l’onere di dimostrare – mediante idonea documentazione – l’effettività, la ragione economica e la coerenza della spesa rispetto all’attività d’impresa esercitata. L’inerenza, quindi, non si presume e deve essere positivamente dimostrata, anche nei casi in cui l’operazione sembri isolata, non orientata direttamente al mercato o priva di ritorno economico immediato (Cass. nn. 21184/2014, 13300/2017, 13596/2018; con riferimento all’IVA, v. Cass. nn. 22130/2013, 14858/2018).
Attività statutaria e rilevanza economica concreta
In modo particolarmente significativo, La Suprema Corte ha chiarito che l’appartenenza dell’attività alle previsioni statutarie non costituisce elemento sufficiente a fondare la deducibilità del costo, trattandosi di una circostanza dotata di valore unicamente sintomatico.
In particolare i giudici di piazza Cavour evidenziano che “ai fini della deducibilità dei costi per la determinazione del reddito d’impresa non è sufficiente che l’attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa, incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione, anche apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore (Cass., 25 febbraio 2015, n. 3746). Il che introduce un criterio interpretativo non solo utilizzabile per negare inerenza a spese finalizzate esclusivamente al conseguimento di vantaggi fiscali (…), ma anche, al contrario, per valorizzare spese che concretamente, in prospettive di ampia visione, si rivelino utili al progetto imprenditoriale, pur rivelando -ma solo in apparenza- un rapporto debole tra costo e attività d’impresa.”
È necessario, invece, che il contribuente dimostri che l’operazione – anche se apparentemente disallineata rispetto all’attività principale o priva di immediate prospettive reddituali – sia parte integrante di un progetto imprenditoriale strutturato, in grado di produrre, almeno in prospettiva, un risultato economico. Questo orientamento consente, da un lato, di escludere la deducibilità di spese fittizie o meramente elusive; dall’altro, apre alla possibilità di valorizzare operazioni complesse o innovative, la cui utilità sia apprezzabile solo su un orizzonte temporale più ampio.
Il giudizio sull’inerenza: qualità, non quantità
Infine, la Corte ha ribadito con chiarezza che
” l’inerenza deve esprimere la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza necessità di compiere valutazioni in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta. È infatti configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, né deve assumere rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., 11 gennaio 2018, n. 450).”
Per cui il giudizio sull’inerenza ha carattere qualitativo e non quantitativo. Non assume dunque rilievo la congruità dell’importo speso, né è necessario che il costo produca un vantaggio economico diretto, potenziale o indiretto. Ciò che rileva è la pertinenza sostanziale della spesa rispetto all’attività esercitata: devono essere esclusi soltanto i costi afferenti a una sfera personale o estranea alla dimensione imprenditoriale.
Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la decisione della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la causa al secondo grado della CTR Campania, enunciando i seguenti principi:
Il giudizio d’inerenza non può fondarsi su una mera considerazione quantitativa — cioè sui ricavi conseguiti o sul risultato economico — bensì su una valutazione qualitativa che tenga conto dell’effettivo progetto imprenditoriale, anche in fase embrionale.
Le elevate spese iniziali, pur in caso di fallimento dell’iniziativa (es. la liquidazione nel 2020), non sono sintomatiche di incongruità o antieconomicità, a meno che l’Amministrazione finanziaria non dimostri una macroscopica antieconomicità — che da sola può rappresentare un indizio di difetto d’inerenza.
L’iniziativa sportiva (partecipazione con barca da regata in competizioni internazionali) va considerata nella sua specificità: costi elevati erano funzionali alla reputazione e al conseguimento di sponsorizzazioni, e tali finalità imprenditoriali devono essere necessariamente valutate, anche se il progetto non ha avuto successo, anche per causa di fattori esterni quali la pandemia.
Riflessione critica di impronta giuridica
Dal punto di vista dell’interpretazione giuridica, l’ordinanza conferma:
La naturalità qualitativa del principio d’inerenza, ormai inquadrato come correlazione funzionale tra costo e attività d’impresa, svincolata dal beneficio economico immediato.
Un’approccio improntato alla libertà d’iniziativa, che tutela progetti ad alto rischio economico (tipici delle startup, anche sportive) purché dotati di una strategia coerente con lo sviluppo dell’impresa.
Una responsabilità dell’Amministrazione finanziaria limitata agli indizi clamorosamente contrari (macroscopica antieconomicità), non a intuizioni di inconvenienza o mancanza di lucrosità.
Conclusione
Con l’ordinanza n. 23095 del 11 agosto 2025, la Cassazione ribadisce una visione evoluta e pragmatica del principio di inerenza:
Nessuna automatica presunzione negativa per spese iniziali cospicue, se funzionali al progetto imprenditoriale;
Validità del progetto iniziale (ad es. reputazione attraverso successi sportivi) anche in assenza di risultati economici immediati;
Onere della prova solo in caso di manifesta sproporzione o incoerenza definitiva.
Questa pronuncia entra nel novero dei principali arresti che valorizzano un’imprevidente — ma razionale — deduzione dei costi, purché sorretta da documentazione e collegamento logico-strategico, e rappresenta una tappa significativa nell’evoluzione del diritto tributario applicato alle imprese ad alto profilo innovativo e rischioso.
Inoltre dalla decisione della Corte Suprema emerge un modello interpretativo che valorizza l’autonomia e la libertà organizzativa dell’imprenditore, pur senza rinunciare a un rigoroso controllo sulla genuinità delle spese. L’inerenza si conferma criterio elastico ma non arbitrario, fondato sulla coerenza economica e documentale tra spesa sostenuta e strategia aziendale, anche in assenza di risultati immediati.