spese promozionali deducibilitàCorte di Cassazione sez. tributaria, sentenza n. 8072 del 3 aprile 2013

Le spese catalogate come spese di natura promozionale – pubblicitaria sono sempre deducibili. Spetta all’Amministrazione Finanziaria che le disconosce dimostrare la non inerenza all’attività d’impresa.

È quanto emerge dalla sentenza n. 8072 del 2013, depositata ieri, presso la Sezione Tributaria Civile della Cassazione.

La Commissione Tributaria Regionale di Torino, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, accoglieva l’appello della società contribuente, annullando l’avviso di accertamento IVA, per l’anno d’imposta 1998, oggetto del contendere. Di qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, che si è però concluso con un nulla di fatto.

Gli Ermellini hanno sostenuto che spetta al contribuente la dimostrazione dell’inerenza dell’acquisto alle finalità d’impresa allorquando non risulti implicitamente dalla natura del bene acquistato. Tuttavia, “una volta collocato tale bene in una categoria giuridica, spese di pubblicità, anziché spese di rappresentanza, incombe sull’Amministrazione fornire, eventualmente, in via d’eccezione, gli elementi ai fini di una riqualificazione del costo, in difformità della valutazione della società”.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, ricade sul contribuente l’onere di dimostrare l’inerenza all’attività di impresa delle singole spese affrontate; ed il giudice di merito nel valutare se questa prova sia stata fornita deve prendere in esame la funzione dei beni e dei servizi acquisiti, prescindendo dall’entità della spesa e dalla circostanza che i versamenti siano stati erogati ad un soggetto diverso dal contribuente, il quale abbia a sua volta provveduto alla acquisizione dei beni o alla organizzazione dei servizi”(Cass. n. 10257/2008 e n. 6855/2002).

Dunque, nel caso in esame, il giudice di merito con motivazione coerente ha ritenuto la legittimità della detrazione. Ea fronte della qualificazione di spese di natura “promozionale – pubblicitaria” da parte della contribuente, non èrisultata censurabilela valutazione della CTR che, in mancanza di elementi di prova contraria da parte dell’Amministrazione, ha confermato la natura pubblicitaria dei costi; costi sostenuti, in particolare, per l’acquisto di kit, magliette, bicchieri e caraffe, nell’ambito di un’operazione di marketing pubblicitario e promozionale di una nota casa produttrice di birra.