La legge n. 81/2017 con l’articolo 9 ha innovato il contenuto del comma 5 dell’articolo 54 del DPR 917/86 (TUIR) la predetta modifica avrà effetto dal 1° gennaio 2017. Il nuovo comma 5 del TUIR prevede nuove regole fiscali per la deducibilità delle spese per vitto, alloggio e formazione professionale sostenute dai professionisti.
La principale novità riguarda l’eliminazione dei limiti di deducibilità delle predette spese. Infatti per quelle sostenute fino al 31 dicembre 2016 è previsto la limitazione fino al 75% della spesa e del 2% dei compensi percepiti. Pertanto dal 1° gennaio 2017 le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente le stesse saranno integralmente deducibili.
Inoltre, altra novità, introdotta dall’art. 9 della legge 81/2017 con la modifica dell’art. 54 del TUIR è rappresentata dalla circostanza che le spese sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compenso in natura per il professionista. Pertanto, sempre dal 2017, il professionista non dovrà più provvedere all’inserimento delle stesse in fattura con la conseguenza che il committente può dedurre le spese sostenute sulla base delle ordinarie regole fiscali.
La novità più interessante concerne le spese per la formazione del professionista, comprese le spese di di iscrizione a master o corsi di aggiornamento e convegni, che divengono interamente deducibili, comprese le connesse spese di vitto e alloggio, nel limite annuo di 10.000 euro annui. deducibilità delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento e convegni.
Le spese di formazione, sono tutti quei costi che il lavoratore autonomo ed il professionista, deve sostenere per partecipare a convegni, a congressi, a corsi di aggiornamento professionale, per iscriversi ai master, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno.
- Spese di iscrizione: deducibili integralmente dal reddito fino all’importo massimo di 10mila euro l’anno;
- Spese per il vitto e l’alloggio, a prescindere dal fatto che siano sostenute per la partecipazione a convegni o per altre finalità professionali: deducibili al 75% con il vincolo del 2% dei compensi se spese di rappresentanza, all’1% (circolare 34/E/2009).
- Spese di viaggio: seguiranno, invece, i criteri generali di deducibilità, ivi compresi i limiti specifici per il mezzo utilizzato.
Le spese di carattere generale, riguardante quelle sostenute per la gestione dello studio nella sua complessità e non alla singola prestazione resa, non sono oggetto di rimborso se si esclude la possibilità di addebitare in fattura una percentuale del compenso a titolo di indennità delle spese di studio che corrisponde ad un vero e proprio incremento del valore della prestazione resa e quindi dell’imponibile delle imposte dirette e indirette (si tratterebbe di un accordo tra le parti non essendo più in vigore alcuna tariffa).
Il professionista a volte può sostenere le spese anche in nome e per conto del cliente, come accade nelle ipotesi in cui le fatture pur essendo intestate al cliente sono saldate dal professionista. In tale circostanza il professionista effettua solo un anticipo di carattere finanziario. Ad esempio nel caso in cui il professionista si reca in albergo e paga il suo pernotto facendo intestare la fattura al proprio committente. Il professionista, al solo scopo di riavere indietro la somma, ne inserirà il valore nella propria fattura. L’importo non costituirà imponibile ne ai fini delle dirette ne delle indirette.
Il committente potrà detrarsi l’Iva relativa al costo sostenuto dal professionista e allo stesso tempo ne dedurrà il costo in quanto la certificazione del corrispettivo è emessa a suo nome.
Le rilevazioni contabili delle fatture emessa con annesso recupero delle spese pagate in nome e per conto avviene in modi differenti a seconda che il professionista sia in contabilità semplificata o ordinaria.
Per il professionista in contabilità semplificata si procederà a rilevare il ricavo dividendolo in parte come ricavo imponibile e in parte come ricavo non imponibile (quota rimborso spesa). Non dovrà essere rilevata la spesa originariamente sostenuta in quanto non deducibile.
Per i professionisti in contabilità ordinaria, all’atto del pagamento della fattura/spesa sostenuta in nome e per conto del cliente occorrerà rilevare la seguente scrittura:
Crediti vs cliente X per spese anticipate a Banca c/c
All’atto della emissione della fattura invece:
Credito vs cliente | a | Diversi |
a | Compensi per prestazioni | |
a | Crediti vs cliente per spese anticipate | |
a | Erario c/Iva |
Può anche accadere però che il professionista che ha usufruito, nel corso dell’espletamento della sua attività/commessa, ad esempio, di un pernotto, paghi il relativo conto e faccia emettere fattura a suo nome.Si ricorda che le spese in nome e per conto devono sempre essere debitamente e analiticamente documentate dal lavoratore autonomo.
In tal caso dal 2017 egli potrà dedurre il relativo costo al 100%, ma dovrà iscrivere in fattura il rimborso soggetto a ritenuta e Iva, nonché tassarlo ai fini delle imposte dirette in modo che, per effetto del rimborso stesso, l’operazione sia per lui neutra e la detrazione/deduzione finale spetti a chi ha realmente sostenuto la spesa, ovvero il committente.
Nel caso di spese prepagate da parte del committente il professionista non sarà più obbligato per norma di legge ad emettere relativa fattura, in quanto per esse viene meno la presunzione di reddito in natura. Il committente riceverà direttamente fattura da chi presta il servizio alberghiero o di trasporto, non dovrà comunicare alcunché al professionista (il quale a sua volta emetterà fattura solo per la propria competenza) e dedurrà/detrarrà rispettivamente il costo e l’Iva.