Nel panorama dell’accertamento tributario italiano, l’ordinanza n. 19574 della Corte di Cassazione (sezione tributaria), depositata il 15 luglio 2025, costituisce un punto di svolta nel dibattito sull’equilibrio tra potere accertativo dell’Amministrazione finanziaria e tutela delle garanzie del contribuente. La decisione affronta in maniera puntuale la questione, di lungo corso e fortemente divisiva in giurisprudenza, della deducibilità dei costi in sede di accertamento analitico-induttivo, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2023.
Il nodo centrale della controversia è il seguente: può il contribuente, sottoposto ad accertamento analitico-induttivo, dedurre costi presunti sulla base di percentuali forfettarie, anche in assenza di documentazione specifica? O, detto altrimenti, è possibile per il contribuente esercitare un diritto alla prova presuntiva “in via difensiva”, analogo a quello riconosciuto nel più radicale accertamento induttivo puro?
L’ordinanza in commento si pronuncia a favore di una lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973, ammettendo la possibilità per il contribuente di dedurre costi presuntivi in percentuale anche nel metodo analitico-induttivo, a condizione che siano fondati su criteri ragionevoli e coerenti con i dati settoriali o aziendali.
La decisione apre scenari nuovi tanto sul piano applicativo, quanto su quello sistematico, rafforzando il principio della capacità contributiva e introducendo un bilanciamento più equo tra strumenti presuntivi dell’Amministrazione e diritto di difesa del contribuente.
Principio cardine enunciato dalla Corte nell’ordinanza n. 19574/2025
«In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti»
Profilo della vicenda
La pronuncia trae origine da un accertamento fiscale irrogato a una società in accomandita semplice e ai relativi soci. L’Agenzia delle Entrate, sulla base di documentazione extracontabile — indicazioni di operazioni sospette non fatturate o non documentate — ricostruiva maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, adottando il metodo analitico‑induttivo. I giudici di merito rigettavano la prova contraria sul fronte della deducibilità dei costi, concludendo che, trattandosi di questa forma mista di accertamento, al contribuente spettava dimostrare “costi certi e precisi” ai sensi dell’art. 109 TUIR
Il principio di diritto enunciato
I giudici di legittimità, richiamando anche le proprie pronunce nn. 18563/2023 e 5586/2023, afferma un principio innovativo: anche nel contesto dell’accertamento analitico‑induttivo, il contribuente può sempre esercitare il diritto alla prova presuntiva contraria, opponendo una deduzione forfettaria dei costi di produzione mediante coefficienti percentuali medi di settore. Tale deduzione riduce l’ammontare dei maggiori ricavi presunti, anche in assenza di documentazione analitica specifica.
In altri termini, il contribuente che ha tenuto una contabilità in linea di massima affidabile, ma incompleta o lacunosa, non può trovarsi in una posizione probatoria più svantaggiata rispetto a chi ha omesso totalmente la contabilità, poiché ciò avrebbe esiti paradossali e irragionevoli sotto il profilo del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.)
Contesto normativo e giurisprudenziale
Accertamento analitico‑induttivo: applicabile quando emergono falsità, inesattezze o incompletezze nelle scritture contabili, ma non così gravi da giustificare il ricorso all’induttivo puro. L’Amministrazione utilizza presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 39, comma 1, lett. d DPR 600/1973) per integrare le lacune contabili.
- Accertamento induttivo “puro”: scatta solo se le scritture contabili sono perdute o così inattendibili da non poter essere utilizzate affatto. In tal caso è consentito il ricorso a presunzioni super‑semplici e si riconosce una deduzione forfettaria dei costi anche senza prova documentale (art. 39, comma 2 DPR 600/1973).
Fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 era prevalente l’onere probatorio stringente nel contesto analitico‑induttivo: i costi venivano riconosciuti solo se provati con rigore, mentre solo l’accertamento induttivo puro consentiva la deduzione forfetaria.
Implicazioni pratiche e sistematiche
Per l’Amministrazione finanziaria
Rivedere gli schemi interni di quantificazione del reddito quando si utilizza il metodo analitico‑induttivo, riconoscendo la possibilità di deduzione forfettaria dei costi.
Motivare adeguatamente il rifiuto della prova contraria offerta dal contribuente, in particolare quando invoca deduzioni su base percentuale di settore.
Per i giudici tributari di merito
Valutare con rigore le eccezioni del contribuente e garantire un giusto contraddittorio sulle percentuali forfettarie proposte.
Non considerare più l’art. 109 TUIR come unico limite alle deduzioni nei casi analitico‑induttivi.
Per i professionisti fiscali e contribuenti
Proporre sempre, anche nel caso di accertamento analitico‑induttivo, una deduzione presuntiva forfettaria dei costi: utilizzando dati ISTAT, Unioncamere, studi di settore ecc. per giustificare la percentuale applicata.
Avvalersi della pronuncia per ottenere una maggiore tutela nella fase di accertamento e contenzioso
Rilevanza costituzionale e impatto sul sistema tributario
La decisione degli Ermellini segna un ulteriore passaggio verso la costituzionalizzazione del processo tributario, in quanto reintroduce un equilibrio tra automatismo impositivo e garanzia delle posizioni del contribuente. Si afferma un modello di accertamento che non si fondi su rigidi tecnicismi formali, ma sia conforme ai principi fondamentali di proporzionalità e capacità contributiva (artt. 3, 53, 97 Cost.)
Conclusioni
L’ordinanza n. 19574/2025 costituisce un momento di svolta nel dibattito sulla deducibilità dei costi nei metodi presuntivi. Abbandonando l’approccio tradizionalmente restrittivo, la Cassazione riconosce al contribuente la possibilità di ottenere una deduzione forfettaria dei costi anche nell’accertamento analitico‑induttivo, in parità rispetto al regime previsto per l’induttivo puro. Un risultato che rafforza la tutela del contribuente e contribuisce a rendere più equo e razionale il sistema impositivo.