La Core di Cassazione con l’ordinanza n. 15781 depositata il 23 giugno 2017 intervenendo in tema di nullità dell’avviso di accertamento ha affermato che i funzionari delegati alla sottoscrizione degli atti dell’Agenzia delle Entrate con deleghe impersonali comporta la nullità degli atti emessi.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento. Il contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici aditi accoglievano le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione di primo grado l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello hanno confermato la sentenza impugnata, annullando l’avviso di accertamento in quanto affetto da nullità per illegittimità della delega conferita al sottoscrittore dell’atto.
Avverso la decisione della CTR l’Amministrazione finanziaria propone ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini respingono il ricorso del fisco. I giudici della Corte Suprema rammentano che la giurisprudenza è oramai ferma “nel ritenere che in base all’art. 42 dPR 600/1973, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato. E non è sufficiente sia in caso di delega di firma, sia in caso di delega di funzione, l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo – cfr. Cass. n. 25017/2015-, fermo in ogni caso l’onere dell’amministrazione di fornire la prova, in caso di contestazione, della valida delega conferita al sottoscrittore- Cass. n. 18758/2014, Cass. n. 12781/2016, Cass. n. 9736/2016, Cass. n. 22800/2015-.”