La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 27522 depositata il 23 ottobre 2024, intervenendo in tema sottoscrizione dell’avviso di accertamento, ha ribadito il principio secondo cui “la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna con l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che l’attuazione di detta delega di firma – risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 – avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa”, Cass. sez. V, 2.8.2024, n. 21839;”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento, avente ad oggetto la richiesta di maggiori somme per il tributo dell’Irpef. In particolare l’Amministrazione finanziaria contestava la mancata dichiarazione e sottoposizione a tributo della plusvalenza conseguita per effetto della cessione infraquinquennale di un terreno, desunta dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di successiva cessione. Il contribuente impugnava l’atto impositivo contestando tra l’altro il vizio di legittimazione del funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo. I giudici di prime cure riteneva infondate le difese proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso. Il Contribuente proponeva, avverso la decisione di primo grado, appello. I giudici di secondo grado lo accoglievano, ritenendo sussistere il vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, e pertanto annullava l’atto impositivo. L’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità accoglievano, negli esposti limiti di ragione, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Per gli Ermellini “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, sebbene non necessariamente dal primo grado, visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l’avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale”, Cass. sez. V, 21.6.2016, n. 12781.”
Il Supremo consesso evidenzia che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell’affermare che “la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”, Cass. sez. V, 29.3.2019, n. 8814; e non si è mancato di chiarire che “la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa”, Cass. sez. V, 19.4.2019, n. 11013;
Nell’accogliere le doglianze dell’Agenzia delle entrate, precisano che il contribuente aveva contestato la mancanza della delega ma “non ha contestato l’appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione finanziaria del sottoscrittore dell’avviso di accertamento, e neppure la sua qualifica.”