La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 9958 depositata il 13 marzo 2020 intervenendo in tema di reati tributari per emissione fatture per operazioni inesistenti ha ribadito che “il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi”
La vicenda ha riguardato un legale rappresentante di una soc. coop. a r.l. imputato per i reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L’imputato veniva condannato per i reati ascritti dal Tribunale. Avverso la decisione dei giudici di prime cure l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata. Il condannato avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile. Per cui coloro che emettono fatture dal contenuto troppo generico, e prive o approssimativi della descrizione delle prestazioni da eseguirsi rischiano una condanna per il delitto per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Per i giudici di legittimità hanno evidenziato che e rilevante la descrizione della documento fiscale, per cui una prestazione indicata “per sommi capi” può far presumere che si tratti di un’operazione inesistente.