Abstract

Il contributo analizza il regime giuridico della dichiarazione IVA presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, con particolare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025, il cui termine di regolarizzazione scade il 29 luglio 2026. Muovendo dall’esame del quadro normativo delineato dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l’indagine ricostruisce la natura e gli effetti della dichiarazione tardiva, distinguendola dall’omissione dichiarativa e approfondendo le ricadute sul piano dell’emersione del credito IVA, dell’esercizio del diritto alla detrazione, dell’utilizzo in compensazione e della richiesta di rimborso. Particolare attenzione è dedicata al sistema sanzionatorio, alla disciplina del ravvedimento operoso e alle modifiche introdotte dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, alla luce del principio del favor rei e del regime intertemporale della riforma. L’analisi si sviluppa inoltre in una prospettiva eurounitaria, attraverso l’esame dei principi di neutralità dell’IVA, proporzionalità ed effettività elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, verificandone l’incidenza sulla disciplina nazionale della tardività dichiarativa. Il contributo prende infine in considerazione i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione in materia di controlli automatizzati, decadenza dell’azione amministrativa e regolarizzazione delle violazioni dichiarative, evidenziando come il sistema italiano persegua un equilibrio tra esigenze di certezza del diritto, tutela dell’interesse erariale e salvaguardia dei diritti sostanziali del contribuente.

Sommario: 1. Premessa: il sistema dei termini dichiarativi IVA e la linea di demarcazione dei novanta giorni. — 2. La qualificazione giuridica della dichiarazione tardiva nell’architettura del d.P.R. n. 322/1998 e il discrimine tra emersione del credito, detrazione, compensazione e rimborso. — 3. Il sistema sanzionatorio nazionale e l’impatto della riforma delle sanzioni (d.lgs. n. 87/2024): analisi puntuale del concorso tra violazione dichiarativa e omesso versamento. — 4. La prospettiva euro-unitaria: il principio di neutralità dell’IVA e la proporzionalità delle sanzioni alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. — 5. Gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione in tema di decadenza, controlli automatizzati e regolarizzazione. — 6. Considerazioni conclusive.

1. Premessa: il sistema dei termini dichiarativi IVA e la linea di demarcazione dei novanta giorni

Il sistema d’imposizione armonizzata sul valore aggiunto subordina il corretto esercizio dei diritti patrimoniali e procedimentali del contribuente al rispetto di rigorosi termini formali e sostanziali. Tra questi, la tempestività della presentazione della dichiarazione annuale riveste un ruolo centrale, ponendosi quale presupposto per l’effettività dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e per la regolare gestione dei flussi d’imposta.

Con riferimento al periodo d’imposta 2025, il termine ordinario per la trasmissione telematica del modello IVA, fissato dall’articolo 8, comma 1, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, è scaduto il 30 aprile 2026. L’ordinamento tributario interno contempla tuttavia una fattispecie di sanatoria procedimentale tempestiva, disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 2, comma 7, e dell’articolo 8, comma 6, del medesimo d.P.R. n. 322/1998, la quale riconosce la validità delle dichiarazioni pervenute entro novanta giorni da tale scadenza ordinaria. Per l’annualità in esame, il 29 luglio 2026 costituisce il termine ultimo per perfezionare la cosiddetta dichiarazione tardiva.

Il presente contributo si propone di esaminare la portata sistematica e applicativa di tale scadenza, verificandone la coerenza dogmatica alla luce del quadro normativo vigente, delle modifiche introdotte dalla recente riforma sanzionatoria, dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e degli indirizzi espressi dalla Corte di Cassazione.

2. La qualificazione giuridica della dichiarazione tardiva nell’architettura del d.P.R. n. 322/1998 e il discrimine tra emersione del credito, detrazione, compensazione e rimborso

La natura giuridica dell’atto tardivo

L’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322/1998 stabilisce che sono considerate validamente presentate le dichiarazioni pervenute entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, sebbene soggette all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Dal punto di vista sistemico, l’invio effettuato entro il 29 luglio 2026 impedisce che la dichiarazione sia qualificata come omessa ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. L’atto produce i suoi effetti giuridici ex tunc, inserendosi regolarmente nel circuito dei rapporti tributari. Tuttavia, la dottrina e la prassi applicativa impongono di distinguere rigorosamente tra differenti piani giuridici che sovente, in analisi non circoscritte, vengono indebitamente sovrapposti:

  1. L’emersione del credito: costituisce il risultato meramente aritmetico e contabile della dichiarazione, ossia la constatazione che l’eccedenza tra l’IVA a monte detraibile e l’IVA a debito sulle operazioni attive è favorevole al contribuente.

  2. La detrazione dell’imposta: rappresenta il diritto sostanziale del soggetto passivo di scomputare l’IVA assolta sugli acquisti dall’IVA dovuta sulle operazioni imponibili. Tale diritto, come ribadito dalla giurisprudenza unionale, trova fondamento nel principio di neutralità e sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, pur richiedendo formalmente l’inclusione nella dichiarazione annuale.

  3. L’utilizzabilità in compensazione (orizzontale): l’utilizzo del credito IVA emergente dalla dichiarazione tardiva per il pagamento di tributi o contributi diversi (ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997) è subordinato al rispetto di specifiche condizioni normative, tra cui l’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ove il credito ecceda la soglia di 5.000 euro annui (art. 1, comma 574, della legge n. 147/2013 e successive modifiche). La presentazione tardiva non preclude in via assoluta l’apposizione del visto, ma richiede che siano rigorosamente rispettati i presupposti di riscontro documentale e contabile previsti dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241/1997.

  4. Il rimborso: la richiesta di restituzione dell’eccedenza detraibile formulata all’interno del modello dichiarativo tardivo soggiace alle regole specifiche dettate dall’articolo 30 del d.P.R. n. 633/1972, distinguendosi nettamente sia dall’azione di ripetizione dell’indebito civilistico sia dalle istanze di restituzione di tributi oggettivamente non dovuti (per i quali operano differenti regimi di decadenza e presupposti normativi). Il ritardo di novanta giorni nella presentazione della dichiarazione non costituisce di per sé causa di decadenza dal diritto al rimborso IVA, purché l’istanza sia formulata nei modi e nei termini previsti dalla legge speciale d’imposta.

Superato lo sbarramento temporale dei novanta giorni (ossia a partire dal novantunesimo giorno successivo al termine ordinario), la dichiarazione si considera giuridicamente omessa. L’eventuale trasmissione successiva non vale a sanare l’omissione originaria ai fini dell’impedimento della violazione formale, assumendo rilievo esclusivamente ai fini dell’eventuale riduzione della sanzione in sede di accertamento (ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 471/1997).

3. Il sistema sanzionatorio nazionale e l’impatto della riforma delle sanzioni (d.lgs. n. 87/2024): analisi puntuale del concorso tra violazione dichiarativa e omesso versamento

Il quadro sanzionatorio applicabile alla dichiarazione IVA tardiva presentata entro il 29 luglio 2026 è stato inciso dalle recenti riforme del sistema sanzionatorio tributario, in particolare dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, emanato in attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023).

La sanzione per la ritardata presentazione e il ravvedimento

Per la violazione consistente nella presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione è assoggettata alla sanzione prevista dall’articolo 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, suscettibile di riduzione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L’adempimento spontaneo entro i novanta giorni consente di abbattere la sanzione pecuniaria a una frazione del minimo edittale (solitamente ridotta a un decimo mediante il versamento con codice tributo 8911).

Il concorso con l’omesso versamento e il regime intertemporale

Qualora la dichiarazione tardiva evidenzi un’imposta a debito e il relativo versamento non sia stato eseguito alle scadenze ordinarie, si configura un concorso formale di violazioni tra la tardività dichiarativa e l’omesso versamento.

  • Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997 (come riformato dal d.lgs. n. 87/2024), la sanzione proporzionale ordinaria per l’omesso versamento è fissata nella misura del 25% dell’imposta non versata.

  • Tale misura si riduce alla metà (12,5%) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni.

  • Sulla sanzione del 12,5% trovano poi applicazione le ulteriori riduzioni modulari del ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. n. 472/1997), a seconda che il ravvedimento intervenga entro i termini brevi o entro i novanta giorni.

Il rispetto del principio di legalità e del favore rei impone di verificare con precisione il regime intertemporale introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, il quale ha complessivamente ridotto l’asprezza delle sanzioni sproporzionate, uniformandole ai canoni costituzionali di offensività ed escludendo l’applicazione di sanzioni edittali non coerenti con il mero ritardo formale infra-novantagiornista.

4. La prospettiva euro-unitaria: il principio di neutralità dell’IVA e la proporzionalità delle sanzioni alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

L’esame della dichiarazione tardiva non può prescindere dal vaglio di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione Europea, stante la natura armonizzata dell’IVA disciplinata dalla Direttiva 2006/112/CE.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ripetutamente affermato che il principio fondamentale di neutralità fiscale dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia concessa se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni requisiti formali sono stati omessi dai soggetti passivi. In questa prospettiva, la giurisprudenza comunitaria ha tracciato i confini tra obblighi sostanziali e formali in pronunce cardinali quali:

  • Corte di Giustizia, cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade SpA c. Agenzia delle Entrate: in cui la Corte ha esaminato la compatibilità dei termini procedurali nazionali con i principi comunitari, ribadendo che le modalità di esercizio del diritto alla detrazione non devono compromettere la neutralità dell’imposta, pur riconoscendo la legittimità di termini di decadenza volti a garantire la certezza del diritto.

  • Corte di Giustizia, causa C-385/09, Nidera Handelscompagnie BV: in cui è stato ribadito che il principio di neutralità esige che il diritto alla detrazione sia riconosciuto qualora siano soddisfatti i requisiti sostanziali, ancorché taluni obblighi formali siano stati adempiuti tardivamente.

  • Corte di Giustizia, causa C-518/14, Senatex e causa C-516/14, Barlis 06: relative alla portata degli adempimenti formali (quale il possesso della fattura o la regolarizzazione formale) e alla sproporzione di sanzioni o decadenze che impediscano l’esercizio del diritto a fronte di violazioni procedimentali sanabili.

  • Corte di Giustizia, causa C-152/02, Terra Baubedarf-Handel e causa C-590/13, Idexx Laboratories: incentrate sui presupposti temporali e formali dell’esercizio della detrazione e sull’incidenza dei ritardi procedurali nell’ambito del sistema comune dell’IVA.

Il principio di proporzionalità delle sanzioni

Sul versante sanzionatorio, la Corte di Giustizia ha costantemente statuito che le misure repressive adottate dagli Stati membri non devono eccedere quanto è necessario per garantire l’esatta riscossione dell’imposta e prevenire le evasioni. L’esistenza di meccanismi di ravvedimento operoso e di regolarizzazione spontanea entro termini ragionevoli (quali i novanta giorni previsti dal diritto italiano) concorre a soddisfare il test di proporzionalità eurounitario, evitando che la violazione formale si traduca in una sanzione confiscatoria o nella perdita definitiva di un diritto sostanziale riconosciuto dal diritto dell’Unione.

5. Gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione in tema di decadenza, controlli automatizzati e regolarizzazione

La Corte di Cassazione è intervenuta con arresti recenti a definire l’esatto perimetro degli effetti giuridici connessi alla presentazione della dichiarazione tardiva, affrontando il nodo dei controlli automatizzati e della decadenza dell’azione amministrativa.

  • Corte di Cassazione, Sez. V Civile, Ordinanza 21 aprile 2026, n. 10440:

    • Questione decisa: La legittimità della notifica di una cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato (art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972) a fronte di una dichiarazione presentata in via tardiva.

    • Ratio decidendi: La Corte ha chiarito che la presentazione tardiva della dichiarazione, pur sanando l’omissione formale e consentendo la validità dell’atto, non costituisce un elemento idoneo a spostare in avanti o a rendere “mobile” il termine di decadenza dell’azione amministrativa di controllo cartolare.

    • Massima: In tema di controlli automatizzati della dichiarazione, la presentazione di una dichiarazione tardiva non produce alcun effetto di differimento dei termini decadenziali previsti per la notifica della cartella di pagamento, i quali restano ancorati all’anno in cui la dichiarazione originaria avrebbe dovuto essere tempestivamente presentata.

  • Corte di Cassazione, Sez. V Civile, Ordinanza 9 luglio 2025, n. 18715:

    • Questione decisa: La spettanza del rimborso o del credito d’imposta in presenza di dichiarazioni presentate oltre il novantesimo giorno (dichiarazioni ultratardive o giuridicamente omesse).

    • Ratio decidendi: La qualificazione formale di omissione non preclude in via assoluta al contribuente di far valere la pretesa creditoria o di domandare il rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che il credito emerga in modo inequivoco dalla contabilità e non siano maturate le decadenze sostanziali stabilite dalle norme d’imposta.

  • Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Ordinanza 28 agosto 2025, n. 29870:

    • Questione decisa: L’incidenza della presentazione tardiva infra-novantagiornista sulla configurabilità del reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000).

    • Ratio decidendi: Il termine dilatorio di novanta giorni non costituisce una causa successiva di ravvedimento di un reato già consumato, bensì il perimetro temporale di tolleranza entro cui la tipicità della condotta omissiva non si perfeziona.

    • Massima: Il reato di omessa dichiarazione si perfeziona esclusivamente allo spirare del novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario; l’invio effettuato all’interno di tale finestra temporale esclude l’integrazione dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa.

6. Considerazioni conclusive

La scadenza del 29 luglio 2026 per la trasmissione della dichiarazione IVA tardiva relativa al periodo d’imposta 2025 rappresenta un elemento di chiusura del sistema procedimentale ordinario. L’analisi condotta dimostra come il bilanciamento tra l’autonomia procedurale interna e le garanzie eurounitarie si fondi su un equilibrio delicato: da un lato, la necessità di certezza del diritto e di tempestività nei controlli fiscali; dall’altro, il rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità dell’IVA.

Il sistema normativo e giurisprudenziale italiano, temperato dalla recente riforma sanzionatoria (d.lgs. n. 87/2024) e dagli istituti del ravvedimento operoso, offre al contribuente gli strumenti per sanare la violazione formale ed evitare decadenze sostanziali, a condizione che vengano rigorosamente rispettati i presupposti dogmatici e temporali delineati dal legislatore e confermati dal diritto vivente di legittimità e della Corte di Giustizia.