L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 7296 dell’ 8 ottobre 2024 ha chiarito le modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di “diffida amministrativa”. La nota emessa a seguito di numerose richieste di chiarimenti sull’applicazione degli artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024.

Nella nota in commento l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), confermando quanto già affermato con la nota prot. n. 1357, ribadisce che l’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Per cui, continua ‘Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), (ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento), il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota n. 6774 del 17/09/2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, co. 1, del D. Lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.

Inoltre l’INL ha precisato che in ordine alla recidiva occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio.

Notifica del provvedimento

Sul tema l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. La corretta notifica ha rilevanza ai fini della decorrenza del termine di venti giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo (cfr. art. 6, D.Lgs. n. 103/2024)

Pertanto ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge n. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.