AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 agosto 2021, n. 571
La donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia rientra tra gli atti previsti dall’articolo 3 comma 4-ter del TUS e non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. franchigia, riducendone l’ammontare
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara che con atto del 2017 ha ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia, non versando l’ imposta di donazione, in quanto ha usufruito delle agevolazioni tributarie di cui all’art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990, trattandosi di trasferimento a favore di discendente, con cui si acquisiva il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. e ci si impegnava a continuare l’attività per almeno cinque anni.
L’istante riceverà prossimamente in donazione dalla madre un immobile con relative pertinenze e chiede di sapere se questo atto di donazione sarà soggetto o meno ad imposta di donazione per aver eroso la franchigia di 1.000.000 Euro prevista per le liberalità tra parenti in linea retta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la nuova donazione non sia soggetta all’imposta di donazione, in quanto l’atto di donazione delle quote sociali non ha eroso la franchigia di un milione di euro prevista per i parenti in linea retta, essendo stato registrato in modo gratuito in ottemperanza alla legge.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 57 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) stabilisce che «Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all’art. 56, comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante.».
Tale disposizione, quindi, da un lato prevede la regola secondo cui «tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario» concorrono alla determinazione delle cd. franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo (riducendo di fatto l’importo della franchigia) e dall’altro ne prevede specifiche deroghe.
In particolare, non erodono la franchigia le donazioni remuneratorie e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’articolo 55 del TUS aventi ad oggetto i trasferimenti di cui all’articolo 3 e le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto.
Al fine di rispondere al quesito posto, occorre stabilire se la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 4-ter del TUS rientra in una delle ipotesi derogatorie summenzionate.
Al riguardo, il citato articolo 55, comma 2 prevede che «Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.»
Pertanto, per effetto del rinvio operato dal comma 2 del citato articolo 55 agli «atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3» si ritiene di poter condividere la soluzione prospettata dall’istante secondo cui la donazione dei genitori dell’istante delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’articolo 3 comma 4-ter del TUS, non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. franchigia, riducendone l’ammontare.
Da ultimo si rappresenta che la presente risposta esula dalla corretta applicazione e interpretazione dell’articolo 3 comma 4-ter in relazione all’atto di donazione delle quote della società di famiglia, non oggetto del presente interpello.
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