La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32682 del 16 dicembre 2024, intervenendo in tema di revoca della donazione tra conviventi, ha ribadito il principio, applicabile anche a coppie di fatto, secondo cui ” l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario (Cass. n. 20722 del 13/08/20″
La vicenda ha riguardato una coppia di fatto, in cui l’uomo non aveva ancora divorziato, che a seguito di una lunga relazione sentimentale era sfociata nella convivenza. L’uomo aveva donato alla stessa un appartamento, da lui in precedenza acquistato, e che era stato adibito a casa comune. Tuttavia, a distanza di pochi giorni dalla donazione, aveva appreso che la donna aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, al quale era affettivamente legata da tempo, e che era stato quindi invitato ad allontanarsi dall’appartamento, aggiungendo che dopo la sua fuoriuscita dalla casa, la nuova relazione era divenuta di dominio pubblico, in quanto la coppia aveva iniziato a frequentarsi anche all’interno del bene donato. Il donante chiede al Tribunale di pronunziarsi per la revocazione per ingratitudine della donazione immobiliare. I giudici di prime cure rigettavano la domanda. Il donante impugnava la decisione. La Corte di appello accoglieva il gravame, e per l’effetto ha revocato la donazione immobiliare, dichiarando che i beni costituenti l’arredo dell’appartamento erano di proprietà dell’appellante e che dovevano essergli restituiti. La donataria, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Per gli Ermellini “I doveri di solidarietà reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilità e da una minore vincolatività, si impongono e soprattutto non escludono che la condotta del convivente possa risultare compromissoria della dignità morale del convivente.”
Il Supremo consesso, nel ritenere corretto l’operato della Corte territoriale, ha precisato che è stata ” ravvisata l’ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito (così Cass. n. 22013 del 31/10/2016; Cass. n. 14093/2008, che ha fatto leva sulle modalità oggettivamente irriguardose nei confronti del coniuge della relazione extraconiugale intrattenuta dal donatario, sfociata nell’abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli; Cass. n. 20031987).
Rapportando tali principi alla fattispecie in esame, ancorché l’assenza di un vincolo matrimoniale attenui il dovere di fedeltà tra conviventi, ed anche a voler reputare lecita la condotta del convivente che decida di intraprendere una nuova relazione, la liceità di tale condotta non esime però dal dovere compiere una valutazione complessiva del comportamento tenuto onde apprezzare le modalità con le quali tale nuova relazione sia stata poi portata alla luce, considerando altresì anche le ulteriori condotte dalle quali possa ricavarsi un contegno irriguardoso nei confronti del donante, in avversione al sentimento di rispetto che deve invece connotare i rapporti tra donante e donatario. “