La Corte di Cassazione sez. civile con la sentenza n. 20344 del 04 settembre 2013 intervenendo in tema di diritto al compenso ha statuito che in caso di mandato congiunto in mancanza di prova su chi abbia svolto le diverse attività difensive “la sottoscrizione dell’atto, secondo i principi generali, deve ritenersi, in via presuntiva, idonea a far ritenere che alla sua stesura abbiano contribuito coloro che lo hanno sottoscritto”, con la corresponsione del relativo compenso ai legali sottoscrittori.
La vicenda ha avuto origine dalla richiesta di liquidazione degli onorari e spese per l’attività professionale svolta in favore della società in liquidazione da un professionista. Il Tribunale adito “riconoscendo il diritto al compenso solo relativamente ad una parte delle attività. In particolare, le escludeva per l’atto di precetto, risultando il professionista solo domiciliatario, mentre le riconosceva per la restante attività, per le quali risultava aver ricevuto pieno mandato, liquidandole per l’intero, non rilevando la sua qualità di codifensore. Quanto alla domanda risarcitoria svolta dall’Avv. (…) il collegio la riteneva estranea al rito ex L. 794/42 e su di essa non provvedeva.”
La società avverso la decisone del Tribunale proponeva ricorso articolandolo con tre motivi di ricorso.
Per gli Ermellini nonostante la ricorrente avesse sostenuto di aver fornito le prove della assenza di attività del secondo legale, in realtà, in violazione del principio della specificità del motivo, non aveva indicato dove e come avesse chiesto lo svolgimento d’istruttoria al riguardo, così “impedendo alla Corte di operare la necessaria valutazione di influenza e rilevanza delle prove in tesi dedotte”.
Per cui, continuano i giudici, era stato “precluso al giudice di merito accertare se le singole attività fossero state o meno materialmente predisposte da uno solo dei professionisti incaricati, da entrambi o in varia misura dall’uno e dall’altro, almeno quanto agli onorari, posto che in mancanza di prova sul punto, la sottoscrizione dell’atto, secondo i principi generali, deve ritenersi, in via presuntiva, idonea a far ritenere che alla sua stesura abbiano contribuito coloro che lo hanno sottoscritto”.