La lavoratrice in maternità non va in mobilità a meno che l’azienda non chiude del tutto - Cassazione sentenza n. 18363 del 2013La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 18363 del 31 luglio 2013 interviene in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento dettato dall’art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 – secondo cui è vietato il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – prevista dall’art. 54, coma terzo, lettera b), del medesimo decreto, opera nell’ipotesi di cessazione di attività dell’azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, per ipotesi come la soppressione di un ramo d’azienda o di un reparto autonomo: ne consegue che, per la non applicabilità del divieto devono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla citata lettera b), ovvero che il datore di lavoro sia un’azienda, e che vi sia stata cessazione dell’attività.

La vicenda ha visto protagonista una lavoratrice in periodo di astensione dal lavoro per maternità a cui era stato recapitato la comunicazione di licenziamento per cessata attività della sede ove era assunta. La lavoratrice impugna il provvedimento di risoluzione inanzia la Tribunale in veste di giudice del lavoro, il quale rigetta la richiesta.

Avverso la decisione del giudice di prime cure la lavoratrice presenta ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello “riformando la sentenza di primo grado, ravvisava la violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico della disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità); dichiarava la nullità del licenziamento, ordinando il ripristino del rapporto di lavoro, e condannava la società appellata al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella in cui era stata offerta alla B. l’assunzione presso altra società del gruppo con sede lavorativa in Torino, proposta rifiutata dalla lavoratrice.

Osservava che non poteva trovare applicazione la deroga al divieto di licenziamento durante il periodo di tutela della lavoratrice madre, prevista dall’art. 54 d.lgs. n. 151/2001, che riguardava il caso di “cessazione dell’attività dì azienda” e che pure nel caso che si volesse estendere la deroga all’ ipotesi dì chiusura di un reparto (per la deroga all’analogo divieto dì sospensione dal lavoro previsto per la lavoratrice nello stesso periodo di gravidanza e del puerperio), ciò avrebbe richiesto l’assolvimento dell’onere probatorio da parte della società dell’ impossibilità di utilizzare la lavoratrice in altri reparti dell’azienda, potendo solo in tale caso configurarsi la prospettata assimilazione, agli effetti della deroga, della chiusura di un singolo reparto alla cessazione dell’attività di azienda.”

La sentenza della Corte di Appello viene impugnata dalla società in liquidazione, datrice di lavoro, in cassazione sulla base di due motivi.

Gli Ermellini nel ritenere infondato il ricorso della soceità affermano che “il giudice di merito ha qualificato i centri estetici gestiti dalla soc. Belle E. come unità locali, ossia articolazioni territoriali di un’unica impresa (e non entità organizzative autonome) e ne ha assimilato la relativa disciplina a quella propria dei reparti aziendali. Tale qualificazione – implicante l’esame di elementi di fatto acquisiti al processo – compete al giudice di merito; nella specie la censura di omessa o insufficiente motivazione mossa dalla società al giudizio sotteso a tale qualificazione non identifica esattamente quale fatto decisivo sarebbe stato trascurato, risolvendosi in una generica prospettazione di “autonomia” del centro estetico di Torino, a sua volta desumibile dal fatto – apoditticamente affermato – che questo aveva “proprio personale, propri costi e ricavi”. Vengono richiamate al riguardo le “comunicazioni prodotte sub docc. nn. 6 e 7 del fascicolo di primo grado”, delle quali si omette di trascrivere il contenuto, impedendo così a questa Corte dì potere apprezzare la significatività e decisività del dato asseritamente trascurato.”