AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 maggio 2020, n. 131
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) espone la questione qui di seguito sinteticamente riportata.
L’istante gestisce un’area di parcheggio a pagamento dotata di una macchina con sbarra automatica che consente agli utenti di pagare direttamente la sosta in assenza dell’operatore.
“La macchina è fornita di un software che memorizza tutti i pagamenti della giornata e alla fine della stessa è in grado, con una procedura effettuata dall’operatore, di stampare il totale scontrini degli incassi giornalieri”.
Ciò posto, l’istante chiede se la macchina sopra descritta sia una vending machine e, quindi, debba essere censita presso l’Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, punto 1.4, del Provvedimento prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 (censimento dei distributori automatici).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che la macchina automatica con sbarra non sia una vending machine, in quanto la stessa non eroga beni o servizi ma è soltanto un sistema alternativo di pagamento.
Conseguentemente, ritiene di non dover censire la macchina presso l’Agenzia delle entrate e di poter effettuare l’invio telematico dei corrispettivi, dal 1° gennaio2020, “servendosi di un regolare registratore telematico, dove viene registrato l’incasso giornaliero memorizzato e stampato dal suddetto software del computer della macchina automatica”.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in tema di”Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” dispone che “1. A decorrere dal 1°gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.(…). 2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. (…).”
In attuazione di tali previsioni, sono stati emanati i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017, dai quali è possibile trarre una serie di indicazioni tra cui, per quel che qui rileva, la definizione di distributore automatico (c.d. “vending machine”) come qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga – direttamente (come avviene,ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) – prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:
– uno o più sistemi di pagamento;
– un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria,capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
– un erogatore di beni e/o servizi.
Gli apparecchi privi delle predette caratteristiche non possono, allo stato, essere definiti vending machine ed agli stessi non possono, pertanto, applicarsi le relative norme di riferimento nonché i provvedimenti attuativi sopra richiamati.
Nel caso di specie, la “macchina con sbarra automatica” descritta dall’istante non eroga alcun servizio, avendo la sola funzione di consentire agli utenti il pagamento della sosta in assenza dell’operatore e, pertanto, in linea con quanto già chiarito con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 e con la risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017 (cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento), la stessa non è riconducibile tra le “vending machine” e non è, dunque, assoggettabile agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Il corrispettivo per il servizio reso non è soggetto, altresì, agli obblighi di cui al precedente comma 1 del citato articolo 2, poiché trattasi di operazioni ricomprese tra quelle elencate dall’articolo 2 del decreto del Presidente ella Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 [già escluse dall’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale] che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, ferma la necessaria annotazione nel registro dei corrispettivi, ha sottratto dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. Alla lettera gg) dell’articolo 2 del citato dPR sono elencate, infatti, “le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto” (cfr la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020).
Resta, in ogni caso, la facoltà di procedere su base volontaria all’invio dei corrispettivi mediante apposito registratore telematico o procedura web dell’Agenzia delle entrate (documento commerciale online)”, nonché l’obbligo di emettere fattura a fronte di specifica richiesta dei clienti (si veda, sul punto, quanto già chiarito dalla risoluzione n. 86/E dell’11 marzo 2008).
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