La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16645 depositata il 4 agosto 2020 intervenendo in tema sanzioni per tardivo pagamento delle imposte in sede di dichiarazione dei redditi ha statuito il seguente principio di diritto «la maggiorazione di cui all’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001, ratione temporis applicabile, ha natura di interessi corrispettivi dell’imposta dovuta a favore dell’erario a fronte del maggior periodo di giorni 30 concesso al contribuente per il pagamento, sicché l’omesso versamento della sola maggiorazione nel più lungo termine costituisce pagamento parziale ma non determina la decadenza dal termine prorogato»
La vicenda ha riguardato una società per azione a cui veniva notificata una cartella di pagamento, emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, con cui, atteso il tardivo pagamento del primo acconto Irap, senza il contestuale versamento della maggiorazione del 0,40% ex art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001, aveva irrogato ed iscritto a ruolo la sanzione del 30% dell’intera imposta tardivamente corrisposta. Avverso tale atto la società contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero le doglianze della ricorrente. La società contribuente impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale limitatamente quantum della sanzione, commisurata all’intero importo dell’acconto dovuto e tardivamente versato invece che alla sola maggiorazione dello 0,40% dell’imposta stessa. I giudici di appello rigettarono il ricorso della contribuente. La società impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze della ricorrente, ritenendo errata la conclusione della CTR che aveva ritenuto che il pagamento regolarmente assolto dell’acconto nei trenta giorni successivi sarebbe condizionata alla corresponsione di un maggior importo, in mancanza del quale né il pagamento è regolare, né si perfeziona la fattispecie di “sanatoria”.
I giudici di legittimità, infatti, ritengono che il pagamento operato nei trenta giorni successivi alla prima scadenza è, in ogni caso, tempestivo, integrando l’omesso versamento della maggiorazione solo un’ipotesi di pagamento parziale.
Pertanto per la Corte Suprema, il mancato pagamento della maggiorazione dello 0,4% , per i versamenti eseguiti entro i 30 giorni successivi alla prima scadenza è tempestivo, non comporta la decadenza dal beneficio del versamento nel lungo periodo delle imposte da Unico in quanto trattasi di un mero pagamento insufficiente. Pertanto la sanzione va calcolata solo sulla differenza non versata.