La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9282 depositata l’ 8 aprile 2025, intervenendo in tema di decadenza dell’impugnazione del licenziamento, ha ribadito il principio secondo cui “il regime decadenziale previsto dall’art. 32 della legge n. 183/2010 si applica alle ipotesi di allontanamento dal lavoro ivi espressamente indicate e non, quindi, al recesso intimato durante il periodo di prova, che non può rientrare, per la particolare valenza che connota tale istituto, nei casi “di invalidità del licenziamento” menzionati nel predetto articolo, riferibili unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato (Cass n. 7801/2017; cfr. anche, a contrario, Cass. n. 12357/1993)”
La vicenda ha riguardato un lavoratore a cui la società datrice di lavoro notificava il licenziamento mancato superamento del periodo di prova. Il dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, rigettava il ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 6 legge n. 604/1966, dell’impugnativa del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. Il lavoratore impugnava la decisione. La Corte di appello confermava la sentenza impugnata. In particolare per i giudici territoriali il dipendente aveva rispettato il termine di impugnazione stragiudiziale con richiesta del tentativo di conciliazione, ma non aveva rispettato il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale. Il dipendente, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su dieci motivi.
I giudici di legittimità accoglievano il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Gli Ermellini, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale il termine decadenziale di cui all’art. 32 L. 183/2010 non si applica al recesso intimato durante il periodo di prova, hanno chiarito che ” alla decadenza dell’impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex 6 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della legge n. 183/2010, la Corte di merito non ha considerato la particolare natura del rapporto di lavoro in controversia e del relativo recesso, avvenuto durante il periodo di prova;” (Cass n. 14057/2019, n. 27948/2018)