La lettera b), comma 1, dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 81/2008 definisce “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

Il principio della pluralità datoriale

La Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22584 depositata il 16 giugno 2025, intervenendo in tema di responsabilità delle unità produttive per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha riaffermato il principio secondo cui “a partire da Cass., Sez. 4, n. 49819 del 5.12.2003, il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. È evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell’unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.” (Cass. sentenza n.18200/2016)

Il ruolo del datore ‘sottordinato’

Secondo la Suprema Corte, nelle imprese articolate in più unità produttive nelle quali ciascuna sia affidata a un soggetto dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari allora, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, si ha la  contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell’intera organizzazione e di uno o più datori di lavoro che potrebbero definirsi ‘sottordinati’ . Infatti, per la giurisprudenza il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale.

I giudici di legittimità hanno ribadito che “La previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell’ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull’intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all’interno di una più ampia organizzazione per effetto dell’articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, così, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l’unità organizzativa, tale per cui egli diviene in essa — e solo nell’ambito di essa — datore di lavoro. In realtà organizzative che presentano simile connotazioni si determina la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell’intera organizzazione — che pertanto potrebbe dirsi ‘apicale’ – e di uno o più datori di lavoro che potrebbero definirsi ‘sottordinati’. Infatti, per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro ‘apicale’; la particolarità è che tale vincolo si esprime con modalità che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell’unità produttiva. Quando invece tali vincoli si riflettono anche su tale gestione, è da escludersi che ricorra un datore di lavoro sottordinato, profilandosi piuttosto un dirigente (per una applicazione di tali assunti si veda Sez. 4, n. 18200 del 07/01/2016, Grosso e altro, Rv. 26664001, in motivazione).  (Cass. sentenza Sez.4, n. 32899 dell’8/1/2021)”

Conclusione: Implicazioni pratiche del consolidato orientamento

L’univoca giurisprudenza, in cui si inserisce la sentenza n. 22584/2025,  fa parte di un orientamento ormai consolidato, ha consentito di chiarire la distribuzione delle responsabilità in materia di sicurezza all’interno delle organizzazioni articolate in più unità produttive.

Il consolidato orientamento della giurisprudenza ha affermato che il ruolo di datore di lavoro, ai fini della normativa antinfortunistica, non dipende solo dalla posizione gerarchica, ma dalla concreta attribuzione di poteri gestionali e risorse economiche.

Tale criterio risulta fondamentale per delimitare correttamente le responsabilità penali in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutelando sia i lavoratori che i soggetti gestionali realmente privi di mezzi e poteri adeguati.