Nel contenzioso tributario, così come in quello civile ordinario, la notifica degli atti processuali riveste un’importanza essenziale: essa è il mezzo attraverso cui si realizza la conoscenza dell’atto e si garantisce la piena operatività del contraddittorio, anche – e in modo particolarmente delicato – quando una parte risulti contumace, ossia non costituita. La contumacia, infatti, comporta che il processo prosegua in assenza della parte, ma ciò non dissolve le garanzie processuali: la notifica, la possibilità di impugnazione, l’efficacia del provvedimento richiedono che sia rispettata la disciplina relativa al destinatario e al luogo della notifica.
Nel processo tributario – che ha norme speciali ma comunque incrocia quelle del codice di procedura civile in quanto compatibili – assume rilievo, tra l’altro, la questione della notifica del ricorso per cassazione alla parte intimata rimasta contumace in appello, come ben chiarito dall’ordinanza 26371/2025 richiamata.
La disciplina normativa e la posizione della parte contumace
(a) Disciplina generale dell’art. 330 c.p.c.
La norma dell’art. 330 c.p.c. (“Luogo della notificazione dell’impugnazione”) stabilisce che l’atto di impugnazione (appello, cassazione, regolamento di competenza, quando previsto) debba essere notificato in uno dei seguenti luoghi:
presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata dalla parte al momento della notificazione della sentenza, purché situati nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza (comma 1);
in mancanza di tale dichiarazione o eletto domicilio fuori dalla circoscrizione, presso l’ufficio del procuratore costituito o presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto per il giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata (comma 2);
infine, nell’ipotesi in cui la parte non abbia né residenza dichiarata né domicilio eletto (caso frequente della contumacia), la notificazione dell’impugnazione va eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss., c.p.c. (comma 3).
(b) La contumacia
Quando la parte è rimasta contumace – ossia non si è costituita nel grado in cui è pronunciata la sentenza che si intende impugnare – si pone il problema del regime della notificazione: la contumacia non significa che la parte possa essere ignorata, bensì che le regole della notificazione (e dei termini) si fanno più esigenti in ragione dell’assenza della parte. Come chiarito in dottrina e giurisprudenza, «la notificazione dell’impugnazione alla parte rimasta contumace […] deve ovviamente essere eseguita alla parte personalmente» (art. 330, ultimo comma).
In sostanza, se una parte è stata dichiarata contumace in appello, la notificazione del ricorso per cassazione o dell’atto di impugnazione dovrà essere curata, salvo che non sussista una valida elezione di domicilio o residenza, alla persona stessa e nei modi che permettano una effettiva conoscenza.
3. L’ordinanza 26371/2025: fatti, principio, portata
(a) Fatti
Nel caso esaminato dalla Cassazione con l’ordinanza in oggetto, la notifica del ricorso per cassazione è stata eseguita presso il procuratore domiciliatario della parte rimasta contumace in appello, ma tale domiciliazione era riferita al primo grado di giudizio. L’atto, quindi, è stato notificato in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma 3, c.p.c.
(b) Principio affermato
La Corte ha disposto che:
«La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte».
In altri termini:
La notifica è stata eseguita in un luogo non conforme alle previsioni normative (non presso la parte personalmente, né nei luoghi validi per il grado in questione).
Tuttavia, essa non è stata considerata inesistente (cioè priva di qualsiasi riferimento col destinatario), bensì nulla: ciò implica che l’atto esiste come atto di notificazione viziata, e pertanto è suscettibile di sanatoria.
La sanatoria può avvenire tramite la costituzione della parte intimata (che pone rimedio volontariamente) oppure tramite rinnovazione della notifica nei modi prescritti (ad esempio presso la residenza o domicilio della parte).
Si ricorda che la parte contumace può comunque costituirsi in qualunque momento fino al momento in cui non sia intervenuta la decisione definitiva (nel tributario e nel civile).
(c) Portata e rilievo nel processo tributario
Questo decisione è rilevante per il processo tributario perché:
conferma che anche nel contenzioso tributario valgono le regole generali di notifica dell’impugnazione (ricorso per cassazione) dettate dal c.p.c., salvo disposizioni speciali;
precisa che la contumacia della parte intimata in appello comporta l’obbligo di notificare personalmente alla parte, se non è stata validamente eletta residenza o domicilio per il grado;
distingue la categoria della nullità (“atto viziato ma esistente”) dalla inesistenza (“atto che non produce alcun effetto perché non riferibile al destinatario”) e afferma che quando vi è un “qualche riferimento col destinatario” ma il luogo della notificazione è errato, siamo in presenza di nullità, e non di inesistenza;
sottolinea che la sanatoria della notifica nulla è possibile mediante costituzione della parte o mediante rinnovazione, e che quindi l’impugnazione non è automaticamente inammissibile per tale vizio, ma rimangono esigenze di tempestività (va rinnovata entro la metà del termine breve per impugnare, salvo eccezioni).
Principi giurisprudenziali consolidati
A partire da questa pronuncia e da precedenti orientamenti della Cassazione civile e tributaria, si possono sintetizzare alcuni principi fondamentali:
Elezione di domicilio/residenza e grado: l’elezione di domicilio presso un procuratore vale solo per il grado per il quale è stata conferita (se non espressamente per tutti i gradi).
Notifica alla parte contumace: se la parte è contumace nel grado precedente (ad esempio appello) e non ha eletto domicilio o dichiarato residenza, la notificazione dell’impugnazione (appello o cassazione) deve essere effettuata alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 330, comma 3, c.p.c.
Nullità vs inesistenza della notificazione:
Se la notifica viene effettuata in un luogo diverso da quelli previsti dall’art. 330, ma esiste comunque un qualche collegamento con il destinatario (es. domicilio eletto in un grado precedente), la notificazione è nulla (non inesistente) e, quindi, suscettibile di sanatoria.
Se la notifica viene fatta a persona o luogo del tutto estranei al destinatario – nessun collegamento –, allora è inesistente e non sanabile; l’impugnazione può risultare inammissibile.
Sanatoria della notifica nulla: Quando la notificazione è nulla, non è conclusa la partita: è possibile sanare l’atto entro determinati termini (ad esempio con rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) oppure con la costituzione della parte intimata nel grado di legittimità. Nel contenzioso tributario, l’orientamento è che, anche alla contumace, sia consentito dimostrare che non ha avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione, per poter beneficiare della escussione del termine breve (art. 327, comma 2, c.p.c., e art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992).
Implicazioni pratiche nel processo tributario
Alla luce dei principi sopra, di seguito alcune raccomandazioni operative per l’avvocato che opera nel contenzioso tributario:
Verificare se la parte intimata, in appello, è stata dichiarata contumace o è rimasta costituita. In caso di contumacia, accertare se la notificazione del ricorso per cassazione (o altro atto di impugnazione) sia stata effettuata personalmente o mediante domiciliazione valida per quel grado.
Accertare se è stata eletta la residenza o il domicilio per il grado di cassazione (o impugnazione) o se la procura conferita è valida per tutti i gradi o solo per un grado. Se la domiciliazione è riferita ad un grado precedente, la notifica nel grado di cassazione può essere viziata.
In caso di vizi nella notificazione (luogo non corretto, domicilio eletto non valido per quel grado, ecc.), controllare se il vizio è di tipo nullità (con qualche collegamento col destinatario) o inesistenza (assenza totale di collegamento). Nel primo caso, si può sanare; nel secondo, si rischia l’inammissibilità dell’impugnazione.
Se la parte contumace intende impugnare tardivamente, è utile verificare se può invocare la nullità della notificazione dell’atto di impugnazione avverso di lei (o della sentenza), e chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. (o norma equivalente nel tributario) dimostrando la mancata conoscenza per causa a lei non imputabile.
Nel ricorso per cassazione tributario, in presenza di parte contumace, è opportuno indicare esplicitamente la data, il luogo e il soggetto della notificazione, e verificare che sia conforme alle previsioni dell’art. 330 c.p.c. (o norma applicabile). Se si ravvisa vizi, va dedotto in sede di controricorso o incidente l’eventuale nullità della notificazione, con richiesta di rinnovazione o dichiarazione di estinzione degli effetti dell’atto.
Infine, anche se la notifica alla contumace è nulla e suscettibile di sanatoria, non può trascorrere tempo indefinito: occorre tener conto dei termini per rinnovazione, costi processuali e rischio che la parte intimata rimanga costretta alla inerzia.
Una visione critica e conclusiva
Il tema della notificazione alla parte contumace mette in luce una tensione – tipica della procedura – tra l’esigenza di garantire efficacia e rapidità del processo e l’esigenza di tutela delle garanzie dell’assenza della parte. In particolare, nel contenzioso tributario, dove l’impugnazione può avere effetti rilevantissimi, la precisione nella notifica diventa cruciale.
L’ordinanza 26371/2025 contribuisce a precisare che non basta un mero collegamento fra soggetto notificato e parte destinataria (es. domicilio eletto in grado precedente) per garantire la validità della notificazione: se il luogo non è quello previsto per il grado in questione, la notifica è nulla. Tuttavia, la distinzione tra nullità e inesistenza consente di evitare che ogni vizio assoluto comporti automaticamente un blocco della causa: se la notificazione è nulla, essa può essere sanata. Si mantiene così un bilanciamento tra tutela dell’effettiva conoscenza e efficienza dell’azione processuale.
In conclusione, la materia richiede massima attenzione tecnica: il tema della contumacia impone che il professionista verifichi non solo il termine di impugnazione, ma anche la correttezza della notificazione (luogo, destinario, grado, domiciliazione, procura). La mancata osservanza di queste regole può comportare l’invalidità dell’impugnazione o, peggio, l’esclusione della parte dal contraddittorio.
MASSIME
Ordinanza n. 16080/2022 (18 maggio 2022)
«Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo.»
Commento: la pronuncia conferma che, nel contenzioso tributario, anche per la parte contumace non basta invocare genericamente la tardività dell’impugnazione: va provata la nullità della notifica e la conseguente mancata conoscenza del processo. In altri termini, l’onere probatorio grava sulla parte contumace se vuole fruire del termine lungo.
Ordinanza n. 18433/2022 (8 giugno 2022)
«Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546/1992 … la notificazione della sentenza tributaria … deve essere eseguita alla parte che sia stata dichiarata contumace … personalmente.»
Commento: qui la Corte sottolinea che, se in un giudizio tributario la parte è stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della costituzione, la notifica della sentenza – da cui decorre il termine breve per l’appello – deve essere eseguita alla parte personalmente. Ciò evidenzia il rigore nel regime della contumacia: la notifica «ordinaria» (ad esempio al domicilio eletto) non è sempre sufficiente.
Ordinanza n. 18585/2022 (9 giugno 2022)
«In tema di processo tributario … per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notifica è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l’avvenuta conoscenza solo in una certa data.»
Commento: questa pronuncia è fondamentale per chiarire la distinzione tra «inesistenza» e «nullità» della notificazione nella contumacia.
In caso di inesistenza: la notificazione non è mai avvenuta o non è attribuibile al destinatario → si presume che la parte contumace non abbia avuto conoscenza, e quindi l’onere di prova spetta all’altra parte.
In caso di nullità: la notificazione è viziata, ma attribuibile al destinatario → si presume che la parte abbia avuto conoscenza, e quindi il contumace deve provare di non averla acquisita prima di poter beneficiare del termine lungo.
Questa distinzione ha impatti concreti sull’ammissione delle impugnative tardive.
Sentenza n. 6888/2016 (8 aprile 2016)
«Nel processo tributario … è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre nel giudizio di secondo grado … la documentazione relativa alla regolare notifica dell’atto, ove la parte abbia contestato quella notifica.»
Commento: anche se meno specificamente centrata sulla notifica al contumace, questa decisione segnala che la parte contumace ha comunque la possibilità, in appello, di far valere la questione della validità della notificazione dell’atto impositivo — e di produrre documenti nuovi a tal fine. Ciò conferma che la contumacia non preclude automaticamente ogni attività difensiva, ma al contempo richiede attenzione immediata alle questioni di notifica.
Sentenza n. 16080/2022 (già citata)
È la stessa citata al punto 1, ma merita ribadirla per il contesto tributario: l’onere della prova del contumace riguardo alla notificazione viziata e alla conseguente mancata conoscenza.
Ulteriore commento: conferma che l’orientamento della Cassazione tributaria è coerente con quello civile: la contumacia impone criteri rigorosi non solo nella notificazione, ma nel dimostrare la propria posizione passiva (mancata conoscenza) per poter fruire dei termini speciali.
Ordinanza n. 32213/2023 (21 novembre 2023)
«Nel processo tributario … è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l’originale dell’atto impositivo notificato (e di cui era contestata l’avvenuta notifica) …»
Commento: questa decisione rafforza l’idea che, anche in presenza di contumacia, non si chiudono tutte le possibilità difensive; la parte può produrre nuovi documenti nel secondo grado, se l’oggetto è la contestazione della notifica dell’atto impositivo, ed è compatibile con il principio del «neminem gravabit». Tuttavia, l’efficacia di tale produzione dipende dalla tempestività e dal collegamento con la questione della notificazione.