La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 20160 depositata il 18 luglio 2025 precisa che in tema di notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo PEC e definisce, con rigore giuridico, i limiti e le condizioni della validità e prova di tale modalità notificatoria, particolarmente nell’ambito del processo tributario. La decisione si segnala per due rilevanti profili: da un lato, l’affermazione della sufficienza probatoria della ricevuta di avvenuta consegna PEC, anche se in formato .pdf; dall’altro, la puntualizzazione sulle conseguenze dell’improcedibilità del ricorso per cassazione in caso di mancato o tardivo deposito.

Il Contesto Fattuale e Processuale

La vicenda prende le mosse da una cartella di pagamento notificata alla S.r.l., emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, riferita all’anno d’imposta 2011 per omessi versamenti IVA e IRES. A seguito della notifica della cartella il 10 giugno 2015, la contribuente impugnava l’atto, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile per tardività dalla CTP di Salerno. La CTR della Campania, in riforma della sentenza, accoglieva l’appello e annullava l’atto, ritenendo invalida la notifica per difetto di prova e per il formato informatico “non conforme”.

Da qui il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quest’ultima con due diversi difensori: l’Avvocatura Generale dello Stato e un legale del libero foro.

Procedibilità del Ricorso per Cassazione

Preliminarmente, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dall’Avvocato del libero foro per conto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché il relativo deposito è avvenuto da parte della controparte (la società resistente) e non dalla stessa parte ricorrente, come invece imposto dall’art. 369 c.p.c.

Principio: In caso di deposito del ricorso per cassazione effettuato da soggetto diverso dal ricorrente, in mancanza di prova del deposito nei termini di legge da parte del ricorrente medesimo, il ricorso è improcedibile (ex multis, Cass. n. 21145/2016).

È stato tuttavia ritenuto procedibile il ricorso proposto con l’Avvocatura Generale dello Stato, notificato e depositato nei termini. Inoltre, la Corte ha confermato il principio secondo cui la proposizione di un secondo ricorso è ammessa anche in presenza di un primo ricorso improcedibile, purché entro i termini e a condizione che la procedibilità non sia già stata esclusa con decisione irrevocabile.

Notifica PEC e Prova dell’Avvenuta Consegna

Il primo motivo di ricorso riguardava la valutazione della prova della notifica PEC della cartella. La CTR aveva ritenuto che per dimostrare validamente la notificazione fosse necessario produrre i file informatici originali, con estensione .eml o .msg, comprensivi della ricevuta di accettazione, di consegna, del messaggio certificato e dei relativi certificati di firma.

La Cassazione ha invece chiarito che, nel processo tributario, la produzione su supporto analogico (cartaceo) della ricevuta di consegna PEC, non espressamente disconosciuta dalla controparte, è sufficiente a dimostrare l’avvenuta notifica.

Principio di diritto: La produzione della ricevuta di consegna di una notifica via PEC, in copia analogica, costituisce prova idonea della notifica della cartella di pagamento, in assenza di espresso disconoscimento della conformità ai sensi dell’art. 23, comma 2, del CAD (d.lgs. 82/2005). (cfr. Cass. n. 23213/2024)

In questo senso, la Corte richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l’applicabilità tout court al processo tributario delle formalità richieste nel processo civile per la notifica a mezzo PEC ex lege n. 53/1994.

Il Formato del File e la Firma Digitale: .pdf vs .p7m

Con il secondo motivo, l’Ufficio si doleva dell’errore della CTR nel ritenere invalida la notifica della cartella perché effettuata in formato .pdf anziché .p7m, ritenendo solo quest’ultimo idoneo a garantire la firma digitale.

La Cassazione ha cassato la sentenza anche su questo punto, affermando che:

  • Non vi è alcun obbligo normativo che imponga l’utilizzo esclusivo del formato .p7m per la notifica della cartella a mezzo PEC.

  • Entrambe le forme di firma digitale, CAdES (con estensione .p7m) e PAdES (con estensione .pdf), sono giuridicamente equivalenti (Cass. SU n. 10266/2018).

  • Anche la mera copia elettronica della cartella, se prodotta senza firma digitale, non è per ciò stesso priva di valore, salvo che non venga contestata la sua conformità o autenticità.

Principio di diritto: Nel processo tributario, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se l’atto è in formato “.pdf” anziché “.p7m”, non essendovi una prescrizione normativa che imponga la firma digitale dell’allegato, né un vincolo alla sola estensione “.p7m”.

Conclusioni

La Corte ha pertanto:

  • Dichiarato improcedibile il ricorso proposto con l’Avvocato del libero foro;

  • Accolto il ricorso proposto con l’Avvocatura Generale dello Stato;

  • Cassato la sentenza impugnata;

Considerazioni Finali

L’ordinanza n. 20160/2025 offre uno spunto di riflessione sul corretto bilanciamento tra formalismo processuale e principi di effettività della tutela giurisdizionale, specialmente in ambito tributario, dove la materia della notifica a mezzo PEC assume una rilevanza centrale. La Corte, nel valorizzare la prova documentale della notifica in formato .pdf e la ricevuta di consegna PEC, rafforza la certezza giuridica, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche che rischierebbero di frustrare l’effettività dell’azione amministrativa.

Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali Richiamati

  • Art. 36-bis d.P.R. 600/1973

  • Art. 54-bis d.P.R. 633/1972

  • Art. 6 d.P.R. 68/2005

  • Art. 23 d.lgs. 82/2005 (CAD)

  • Art. 9, legge n. 53/1994

  • Cass. S.U. n. 10266/2018

  • Cass. n. 14063/2024

  • Cass. n. 23213/2024

  • Cass. n. 30532/2018

  • Cass. n. 30948/2019

  • Cass. n. 23669/2024