La Corte di Cassazione, sezione 2, con l’ordinanza n. 16778 depositata il 13 giugno 2023, intervenendo in tema di notifica e termine breve di impugnazione, ha affermato che la notifica della sentenza del giudice di merito risulta provata anche se l’appellato non produce in giudizio il fil “eml” per consentire al giudice di verificarne il contenuto e la relata, in quanto la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza ma la nullità, che è sanata dal raggiungimento dello scopo.
In particolare i giudici di legittimità hanno risolto la questione a loro sottoposta alla luce dei seguenti principi di diritto:
«L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e l’inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l’avvenuto perfezionamento della notifica)» (Sez. U – , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02);
«La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all’originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall’art. 160 c.p.c., e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell’adempimento imposto dall’art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all’originale)» (Sez. 3 – , Sentenza n. 10138 del 29/03/2022, Rv. 664404 – 01);
«Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l’attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata)» (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021, Rv. 661904 – 01).
L’ordinanza in commento riconferma quanto statuito dall’ordinanza n. 16189 depositata l’ 8 giugno 2023 anche se, nel caso di specie, la nullità era stata sanata in quanto la parte destinataria della notifica era rimasta contumace.
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