La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33611 depositata il 18 dicembre 2019 intervenuta in tema di validità della notifica ha ribadito che “la notificazione degli avvisi era stata regolarmente effettuata presso l’indirizzo del domicilio fiscale indicato dal contribuente, senza che di esso fosse mai stata inviata alcuna comunicazione in rettifica”
La vicenda ha riguardato un contribuente, titolare di un reddito di impresa, che aveva prima ricevuto l’invito per la comparizione al contraddittorio (trattandosi di accertamento scaturito dall’applicazione degli studi di settore) e successivamente un avviso di avviso di accertamento. La notifica dell’avviso di accertamento veniva eseguito, come l’invito al contraddittorio, presso il domicilio fiscale risultante dall’anagrafe tributaria, che nelle more vi era stata una sentenza di separazione. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento contestandone la validità della notifica. Il contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale prime e Regionale poi ritenendo illegittima la notifica, poiché era stato emesso un provvedimento di separazione personale con la coniuge, cui erano stati consegnati gli avvisi notificati, neppure considerando che essa, nell’apporre la propria firma sulla dizione moglie convivente, non comprendeva appieno la lingua italiana. Nei due gradi di giudizio le doglianze del ricorrente venivano rigettate.
Il contribuente avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi ed in particolare l’omesso invio dell’avviso per esser stata la notifica effettuata a persona diversa dal destinatario.
Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo corretto l’operato della CTR , in quanto ha fatto corretta applicazione dei principi di diritti, che hanno ritenuto la legittima della notifica degli avvisi eseguiti nelle mani della moglie del contribuente anche se nel frattempo è intervenuta la separazione. Inoltre risulta ininfluente l’avvenuta modifica dello status familiare se lo stesso non è stato comunicato insieme alla rettifica del domicilio fiscale.
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