La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 299 depositata il 10 gennaio 2020 è stata chiamata a dirimere un contrasto giurisprudenziale in tema di legittimazione ad eseguire le notificazioni, a mezzo operatori privati prima della legge n. 124 del 2017, di un atto giudiziario e sulla carenza di abilitazione alla certificazione della tempestività statuendo che “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017″.
Si rammenta che la legge n. 124 del 4 agosto 2017 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza) con l’art. 1, comma 57, ha provveduto alla liberalizzazione del settore con l’abrogazione del suddetto art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017, l’aggiunta in fine al comma 2 del successivo art. 5 del seguente periodo:
«Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi» e, finalmente, la soppressione del riferimento, contenuto nell’art. 10 a proposito del fondo di compensazione, ai servizi in esclusiva di cui all’articolo 4.
I giudici delle SS.UU. inoltre hanno statuito un altro principio di diritto secondo cui “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.
Pertanto alla luce dei principi stabiliti dalla Cassazione a sezioni unite la notifica, a mezzo operatore privato prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, eseguita mediante una raccomandata è nulla e non inesistente. Per cui la spedizione dell’atto eseguita da un’azienda diversa da Poste Italiane comporta la sanatoria della nullità della notifica se questa raggiunge lo scopo dovuto alla costituzione ma non rileva ai fini della tempestività del ricorso, poiché influisce sulla mancanza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, che, nella prospettazione dei contribuenti, rientrerebbe nel termine previsto per l’impugnazione dell’avviso. E la certezza manca, appunto perché l’operatore che ha proceduto alla notificazione della quale si discute è privo di titolo abilitativo, ossia della licenza individuale, e, quindi, delle prerogative inerenti ai pubblici poteri.
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