La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18321 depositata il 25 luglio 2017 intervenendo in tema di notifiche nel contenzioso tributario ha affermato che le notifiche dei ricorsi tramite PEC effettuate dai contribuenti campani nel 2013 non sono valide, perché il PPT è operativo in Campania solamente dal 15 febbraio 2017.
La controversia ha riguardato una srl a cui l’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2007, avverso tale atto impositivo proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e poi, avverso la decisione di primo grado, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania.
I giudici di appello hanno confermato l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto notificato dal difensore della società a mezzo PEC, ex L. n. 53/94. Per i giudici della CTR non era consentito la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata realizzando una tipologia sub-procedimentale difforme dal modello legale, doveva considerarsi insanabilmente inesistente.
Avverso la decisione di appello la società ricorrente proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini respingono il ricorso della società contribuente che ha statuito l’inammissibilità del ricorso originario. Per i giudici di legittimità alla luce della normativa di riferimento sono giunti alla conclusione che “le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico”.
I giudici del palazzaccio ribadiscono che «In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite 1 3 1C degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dall’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016, Rv. 640801 – 01) .
Gli Ermellini precisano che in base al terzo comma dell’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/92 “Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.”
In deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma del contenzioso tributario introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015, fissata al 1° gennaio 2016, il comma 3 dell’articolo 12 del citato D.Lgs. prevede che: “Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 16 – bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 … si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all’art. 3, comma e, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 203, n. 163.”
Per cui nel caso esaminato dalla Corte Suprema alla data dell’8 gennaio 2013, la notifica del ricorso introduttivo della lite effettuata tramite PEC dal difensore della contribuente all’Amministrazione finanziaria “non era conforme ad alcun modello legale e pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto tale non sanabile”; ciò ha avuto riflessi anche sull’intervento volontario del socio, poiché l’inammissibilità del ricorso originario non può che travolgere – spiegano i Giudici di legittimità – gli effetti processuali, incidendo sulla validità “genetica” del rapporto processuale.
La materia risulta oggi ridefinita, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 156 di revisione, tra l’altro, della disciplina del contenzioso tributario.
Abrogato il comma 1 bis dell’art. 16, è stato aggiunto, infatti, l’art. 16 bis al d.lgs. n. 546/1992, il cui attuale 3° comma, per quanto qui specificamente rileva, prevede che «le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione». L’art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2013 ha demandato, in particolare, per quanto qui rileva, a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze d’individuare le regole tecnico operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T. (Sistema informativo della giustizia tributaria), alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del suddetto articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2015 ha quindi previsto, in attuazione della disposizione dell’art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2013, le specifiche tecniche volte alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
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