La notifica nel processo tributario telematico è regolata dall’articolo 16 bis del d.l. n. 546 del 1992 il quale dispone che “1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 27484 depositata il 23 ottobre 2024, intervenendo in tema di notifica dell’appello ad enti impositivi dei concessionari e delle società di riscossione, ha affermato che “la notificazione dell’appello avvenuta … all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma è da ritenere correttamente eseguita“
Per i giudici di legittimità “Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto (rubricato “Indirizzo di posta elettronica certificata”), «Per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA». La Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 – Processo tributario telematico – linee guida, in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, in proposito ha previsto che: «Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5. In ordine all’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it)»”
Per cui per le notifiche agli enti impositivi dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it)».
Si rammenta che il processo tributario gode del regime di specialità, per cui la normativa del d.lgs. n. 546 del 1992 è l’unica applicabile applicabile al contenzioso tributario, fatta salvo il rimando ad altra normativa.