La notifica nel processo tributario telematico è regolata dall’articolo 16 bis del d.l. n. 546 del 1992 il quale dispone  che 1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 16.
3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16.
3-bis. (COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220).
4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.
 
Inoltre il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione dispone che «1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC di cui all’articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 27484 depositata il 23 ottobre 2024, intervenendo in tema di notifica dell’appello ad enti impositivi dei concessionari e delle società di riscossione, ha affermato che la notificazione dell’appello avvenuta … all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma è da ritenere correttamente eseguita

Per i giudici di legittimità Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto (rubricato “Indirizzo di posta elettronica certificata”), «Per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA». La Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 – Processo tributario telematico – linee guida, in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, in proposito ha previsto che: «Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5. In ordine all’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it)»”

Per cui per le notifiche agli enti impositivi dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it)». 

Si rammenta che il processo tributario gode del regime di specialità, per cui la normativa del d.lgs. n. 546 del 1992 è l’unica applicabile applicabile al contenzioso tributario, fatta salvo il rimando ad altra normativa.