Con l’articolo 110 del Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 si rintroduce la possibilità per le imprese di procedere alla rivalutazione dei propri beni. In particolare la norma in commento prevede che per i seguenti soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Si tratta di:
- società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
- in base al richiamo dell’articolo 15 della legge n. 342 del 2000 è possibile applicare la rivalutazione anche alle società di persone, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio 2020 è può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il maggior valore attribuito, scaturente dalla rivalutazione di cui all’articolo 110 del D.L. n. 104/2020, ai beni può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e’ stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
E’ possibile procedere all’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (riserva in sospensione d’imposta), in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Le imprese in contabilità semplificata, non potranno si dovranno attenere al contenute del § 4.2 della circ. Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2001 n. 5, per cui è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione anche nel caso si optasse per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.
L’importo dell’imposta sostitutiva in massimo di tre rate di eguale importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Inoltre si evidenzia che la procedura di rivalutazione in commento prevede che l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi a imposizione sostitutiva.
Gli effetti del riconoscimento fiscale rilevano ai fini della:
- deducibilità degli ammortamenti;
- determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all’art. 102 comma 6 del TUIR;
- disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.
Il comma 5 dell’articolo 110 del D.L. n. 104/2020 dispone che nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo (per i soggetti con periodo di imposto che coincide con l’anno solare riguarderà le operazioni in data anteriore al 1° gennaio 2024) a quello nel cui bilancio la rivalutazione e’ stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
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