La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 17741 depositata il 1° luglio 2025, intervenendo in tema di tassazione degli utili distribuiti, ha statuito il principio di diritto secondo cui
«Al fine di determinare se la partecipazione in una società di capitali possa ritenersi ‘qualificata’, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 D.P.R. n. 600/1973, devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione delle stesse e sommatoria del relativo valore a quello delle azioni eventualmente detenute in piena proprietà (ex art. 67, primo comma, TUIR); l’aliquota maggiore (40 %) andrà applicata, in ogni caso, solo sul reddito effettivamente percepito».
Contesto fattuale e profili di merito
Nel procedimento in esame, il contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il suo reddito, sulla base di una partecipazione ritenuta “qualificata” nella società per azioni, pari al 30,17 % del capitale sociale—comprensivo del 19,50 % in piena proprietà e del 12,99 % in nuda proprietà. In particolare, l’Amministrazione in applicazione dell’art. 47 del t.u.i.r., ritenendo la partecipazione “qualificata’ la distribuzione degli utili concorreva a formare nella misura del 40%.
Per l’Agenzia delle entrate, in applicazione dell’art. 47 del t.u.i.r. (ratione temporis), il superamento della soglia del 20 % (rilevante all’epoca per le partecipazioni non quotate) comportava la qualificazione dell’intera partecipazione come “qualificata”, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria (aliquota marginale IRPEF, all’epoca del 40 %) sulla parte imponibile dei dividendi percepiti.
Di contro, il contribuente contestava l’inclusione della nuda proprietà nel computo, sostenendo che la mancanza del diritto agli utili (tipica del nudo proprietario) impediva ogni considerazione fiscale della relativa quota, ai fini sia della qualificazione che della tassazione.
I giudici di merito rigettavano l’impostazione dell’Agenzia, in ragione della differente condizione del nudo proprietario, che non percepisce i dividendi, ritenendo ingiustificato attribuire una rilevanza fiscale alla nuda proprietà in materia di redditi non percepiti.
Il principio di diritto affermato
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, sulla base del principio di diritto enunciato ha chiarito che:
La qualificazione della partecipazione, ai fini fiscali, è una valutazione “statica” della posizione del socio nell’assetto proprietario della società, che include anche l’eventuale nuda proprietà;
La tassazione, invece, deve riguardare unicamente i dividendi effettivamente percepiti, evitando così di gravare su redditi inesistenti per il nudo proprietario.
Implicazioni giuridiche e normative
L’ordinanza declina una distinzione cruciale:
Sotto il profilo sostanziale: la nuda proprietà non può essere eccepita come ininfluente nella qualificazione societaria. Escluderla equivarrebbe a “svuotare di ogni contenuto” tale diritto giuridico, in palese contraddizione con la ratio del TUIR.
Sotto il profilo fiscale: non esiste il rischio di tassare un dividendo non percepito. L’aliquota più alta si applicherà solo sui redditi effettivi del socio titolare di piena proprietà.
La nuova disciplina sulla tassazione dei dividendi (dal 2018 in poi) e il termine del periodo transitorio
Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) – in attuazione di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 147/2015 – ha radicalmente semplificato la disciplina fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori:
Tutti i dividendi, indipendentemente dalla natura della partecipazione (qualificata o non qualificata), sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, senza ulteriori obblighi dichiarativi né concorrenza al reddito IRPEF.
Tuttavia, al fine di evitare un impatto fiscale eccessivo sui soci che detenevano partecipazioni qualificate con riserve accumulate fino al 31 dicembre 2017, è stato introdotto un regime transitorio:
Ai dividendi derivanti da utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, ma distribuiti (ovvero deliberati) fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il precedente regime impositivo: i dividendi vengono inclusi nel reddito imponibile secondo percentuali parziali (ad esempio 40%, 49,72% o 58,14%).
Il legislatore ha così garantito, per un arco temporale di cinque anni, la preservazione del trattamento fiscale più favorevole per i soci qualificati.
Termine e condizioni del regime transitorio
Periodo di applicazione:
Il regime transitorio si applica solo alle distribuzioni deliberate tra 1° gennaio 2018 e 31 dicembre 2022.
Natura degli utili interessati:
Il regime riguarda esclusivamente gli utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.
Delibera vs erogazione:
La norma testualmente richiede solo che la delibera sia assunta entro il termine del 31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento del dividendo.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019 e una successiva interpretazione ministeriale, ha chiarito che è necessario anche il rispetto del principio di cassa: affinché si applichi il regime transitorio, il pagamento dei dividendi dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Status al 1° gennaio 2023:
A partire dal 1° gennaio 2023, qualsiasi dividendo percepito, anche se derivante da utili formatisi prima del 2018 o deliberati entro fine 2022, è soggetto senza deroghe alla ritenuta del 26%, poiché il periodo transitorio è definitivamente cessato.
Sintesi normativa
| Periodo di utili formatisi | Delibera entro il | Tassazione applicabile |
|---|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2017 | Entro il 31 dicembre 2022 | Regime ante 2018 (parziale IRPEF: 40‑58,14%) |
| Fino al 31 dicembre 2017 | Dal 1° gennaio 2023 in poi | Ritenuta 26% |
| Dal 1° gennaio 2018 in poi | In ogni caso | Ritenuta 26% |
Rilevanza pratica
Questo regime transitorio ha conservato — per un tempo limitato — la condizione di favore per i soci qualificati con riserve pre‑2018.
Ad oggi, terminato il periodo transitorio, tutti i dividendi percepiti sono tassati al 26%, ed eventuali controversie relative a periodi anteriori restano legate alla giurisprudenza (come l’ordinanza Cass. n. 17741/2025) e all’interpretazione civilistica della partecipazione, inclusiva anche della nuda proprietà.
La nuova disciplina sulla tassazione dei dividendi (dal 2018 in poi) e il termine del periodo transitorio
Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) – in attuazione di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 147/2015 – ha radicalmente semplificato la disciplina fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori:
Tutti i dividendi, indipendentemente dalla natura della partecipazione (qualificata o non qualificata), sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, senza ulteriori obblighi dichiarativi né concorrenza al reddito IRPEF.
Tuttavia, al fine di evitare un impatto fiscale eccessivo sui soci che detenevano partecipazioni qualificate con riserve accumulate fino al 31 dicembre 2017, è stato introdotto un regime transitorio:
Ai dividendi derivanti da utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, ma distribuiti (ovvero deliberati) fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il precedente regime impositivo: i dividendi vengono inclusi nel reddito imponibile secondo percentuali parziali (ad esempio 40%, 49,72% o 58,14%).
Il legislatore ha così garantito, per un arco temporale di cinque anni, la preservazione del trattamento fiscale più favorevole per i soci qualificati.
Termine e condizioni del regime transitorio
Periodo di applicazione:
Il regime transitorio si applica solo alle distribuzioni deliberate tra 1° gennaio 2018 e 31 dicembre 2022.
Natura degli utili interessati:
Il regime riguarda esclusivamente gli utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.
Delibera vs erogazione:
La norma testualmente richiede solo che la delibera sia assunta entro il termine del 31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento del dividendo.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019 e una successiva interpretazione ministeriale, ha chiarito che è necessario anche il rispetto del principio di cassa: affinché si applichi il regime transitorio, il pagamento dei dividendi dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Status al 1° gennaio 2023:
A partire dal 1° gennaio 2023, qualsiasi dividendo percepito, anche se derivante da utili formatisi prima del 2018 o deliberati entro fine 2022, è soggetto senza deroghe alla ritenuta del 26%, poiché il periodo transitorio è definitivamente cessato.
Sintesi normativa
| Periodo di utili formatisi | Delibera entro il | Tassazione applicabile |
|---|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2017 | Entro il 31 dicembre 2022 | Regime ante 2018 (parziale IRPEF: 40‑58,14%) |
| Fino al 31 dicembre 2017 | Dal 1° gennaio 2023 in poi | Ritenuta 26% |
| Dal 1° gennaio 2018 in poi | In ogni caso | Ritenuta 26% |
Rilevanza pratica
Questo regime transitorio ha conservato — per un tempo limitato — la condizione di favore per i soci qualificati con riserve pre‑2018.
Ad oggi, terminato il periodo transitorio, tutti i dividendi percepiti sono tassati al 26%, ed eventuali controversie relative a periodi anteriori restano legate alla giurisprudenza (come l’ordinanza Cass. n. 17741/2025) e all’interpretazione civilistica della partecipazione, inclusiva anche della nuda proprietà.
Precedenti giurisprudenziali rilevanti
È utile collocare questa pronuncia nel più ampio contesto della giurisprudenza tributaria:
a) Presunzione di utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa (Ordinanza n. 21584/2024)
La Corte aveva già affermato che, in presenza di società a ristretta base, è legittima la presunzione che utili extracontabili siano attribuiti ai soci, salvo prova contraria circa l’accantonamento o reinvestimento degli stessi.
b) Estensione della presunzione anche alle SPA (Sentenza n. 7815/2025)
In modo corrispondente, è stato precisato che tale presunzione è applicabile anche alle società per azioni, indipendentemente da legami di parentela tra soci: la ristrettezza della base sociale è di per sé sufficiente.
c) Autonomia del socio rispetto alla società (Sentenza n. 11071/2025)
La Corte ha altresì affermato che la partecipazione societaria costituisce un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale e non è direttamente danneggiata da vicende che coinvolgano la società stessa.
d) Impugnabilità autonomamente del reddito del socio (articoli su rigetto del regime di pregiudizialità)
È stato inoltre consolidato il principio che, qualora l’accertamento alla società divenga definitivo per ragioni procedurali e non per merito, il socio conserva autonomamente il diritto di impugnare l’accertamento relativo al proprio reddito, potendo contestare anche l’esistenza di utili distribuibili.
Conclusioni
L’ordinanza n. 17741/2025 affronta il tema della rilevanza fiscale della nuda proprietà di partecipazioni in società di capitali. In esse:
La nuda proprietà ha piena rilevanza nella qualificazione societaria;
La tassazione è riservata esclusivamente ai redditi realmente percepiti;
La Cassazione integra in modo coerente i suoi precedenti, confermando orientamenti costanti in materia di distribuzione presunta, autonomia del socio e gestione delle impugnative.
I giudici di piazza Cavour chiariscono che, ai fini della qualificazione della partecipazione, anche le azioni o quote detenute in nuda proprietà devono essere computate, poiché la nozione civilistica di partecipazione non può essere ridotta alla sola titolarità dell’usufrutto o del diritto agli utili. La soglia qualificante, infatti, è un dato “statico” e strutturale, che riguarda la dimensione della partecipazione al capitale sociale, a prescindere dalla sua fruttuosità nel periodo d’imposta considerato.
Tuttavia, la Cassazione – con equilibrio e attenzione al principio costituzionale di capacità contributiva – delimita la portata di tale inclusione chiarendo che la tassazione può colpire esclusivamente i dividendi effettivamente percepiti, evitando qualunque imposizione su redditi inesistenti o puramente potenziali. In altre parole, la tassazione è dinamica, la qualificazione è statica.
Questo principio mantiene la sua attualità anche alla luce della profonda riforma del regime dei dividendi entrata in vigore a partire dal 2018, la quale ha eliminato ogni distinzione tra partecipazioni qualificate e non, introducendo una ritenuta unica del 26% a titolo d’imposta per le persone fisiche fuori dal regime d’impresa. Tuttavia, tale unificazione è stata accompagnata da un regime transitorio, ormai conclusosi, che ha permesso per cinque anni l’applicazione del vecchio sistema IRPEF ai dividendi derivanti da utili pre-2018 deliberati entro il 31 dicembre 2022.
La sentenza in commento, pur riguardando un periodo d’imposta anteriore alla riforma (anno 2008), conserva un forte valore interpretativo e sistematico:
In sede contenziosa, essa rimane rilevante per tutte le controversie ancora pendenti relative a periodi ante-2018, specie in ambito di distribuzione di utili presunti o accertamenti bancari indiretti.
In prospettiva ricostruttiva, rafforza l’approccio civilistico nella determinazione della “partecipazione qualificata”, che può ancora trovare applicazione in vari ambiti del diritto tributario, societario e successorio.
In conclusione, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale secondo cui il diritto tributario non può ignorare la realtà giuridica dei rapporti civilistici, ma al contempo deve adattarsi alla concreta emersione della capacità contributiva. L’equilibrio tra titolarità giuridica e percezione reddituale è la chiave per una corretta applicazione del tributo, oggi più che mai in un contesto normativo che ha semplificato le regole ma non ha abolito i princìpi.