L’Agenzia delle Entrate al forum dei commercialisti del 29 gennaio 2024 ha fornito una serie di risposte tra qui quella inerente la determinazione della plusvalenza, a seguito della cessione a titolo oneroso, di un terreno ricevuto in donazione.
L’Amministrazione ha precisato che ” Con riferimento al quesito formulato, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 1, lettera b), e 68, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, si rammenta che in base all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR: «Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: b) (…) in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (…)». Ai sensi del successivo articolo 68, comma 1, del medesimo decreto, le suddette plusvalenze «sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo ». Il comma 2 del medesimo articolo 68 stabilisce, inoltre, che: «il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1, dell’articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento del valore degli immobili». Con specifico riferimento alla fattispecie rappresentata, il comma 2 più innanzi richiamato, al terzo periodo, prevede che nell’ipotesi di «terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione ». Come chiarito, tra l’altro, nella Risposta ad istanza di interpello del 18 luglio 2019, n. 266 (consultabile sul sito: www.agenziaentrate. gov.it), sulla base del contenuto normativo stabilito degli articoli 67 e 68 del TUIR, qualora il terreno edificabile da cedere a titolo oneroso sia pervenuto per successione o donazione, si assume, come base di calcolo per la determinazione della plusvalenza da cessione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente. “
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