La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 30994 depositata il 4 dicembre 2024, intervenendo in tema di incompatibilità tra pensione nticipata, maturata in forza dell’art. 14 del d.l. n. 4/20219 e reddito di lavoro dipendente, ha statuito che “la disciplina contenuta nell’art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell’istituto e del conseguente divieto.
(…) La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell’antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. “
La vicenda ha riguardato un pensionato che aveva usufruito per accedere alla pensione della c.d. “quota 100”. Successivamente al pensionamento l’IMPS con provvedimento disponeva, in base al divieto di cumulo tra pensione quota 100 e redditi di lavoro dipendenti, il recupero di euro 11.267,32, pari a quanto percepito a titolo di pensione al netto degli oneri fiscali, in quanto il pensionato aveva svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo di 5 mesi. Il pensionato impugnava il provvedimento dell’INPS. Il Tribunale adito accoglieva la domanda del pensionato. L’INPS proponeva appello. La Corte territoriale confermava la sentenza impugnata interpretato la detta incumulabilità, ex art. 14 cit., nel senso di detrarre, l’importo dei redditi da lavoro percepiti, dall’importo della pensione, con regolare erogazione del trattamento pensionistico. L’INPS avverso la decisione di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su unico motivo.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassano la sentenza impugnata e rinviano alla Corte d’Appello.
Per gli Ermellini “La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all’INPS sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
(…) L’eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all’età di 62 anni, con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
(…) Nell’adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all’erogazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), e mette a rischio l’obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). “
Il Supremo consesso afferma che ” per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l’effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
(…) È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall’ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). “