La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 29 marzo 2023, intervenendo in tema di prescrizione dell’azione di risarcimento nei confronti degli organi di una società fallita, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui“… l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., derivante, “in primis”, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali, ora denunciabili ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015; vedi anche: n. 13378 del 2014; Sez. 1, Ordinanza n. 3552 del 06/02/2023) …”

La vicenda ha riguardato gli amministratori e sindaci di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita (attualmente liquidazione giudiziale) a cui vennero notificati altrettanti atti di citazione, dinanzi al Tribunale al fine di far accertare e dichiarare una serie di condotte illecite dagli stessi perpetrate e, per l’effetto, sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni provocati. Il Tribunale adito accoglieva la domanda del Fallimento e, per l’effetto, condannava gli amministratori e l’intero collegio sindacale, in solido, al risarcimento del danno. Gli amministratori ed i sindaci impugnarono la decisione del giudice di prime cure. La Corte di appello, disponeva la riunione dei ricorsi, confermava integralmente la sentenza impugnata, rigettando gli appelli. Gli amministratori, avverso la sentenza di appello proposero ricorso in cassazione fondato su unico motivo, cui il Fallimento ETR ha resistito con controricorso.

Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile il ricorso.

I giudici di legittimità ribadiscono che “… la prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr., anche: Cass. 28 maggio 1998, n. 5287; Sez. 1, Sentenza n. 15074 del 22/11/2000; Cass. sentenza n. 941 del 18/01/2005; Cass., Sentenza n. 17121 del 21/07/2010). Tuttavia, al fine di costituire il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, l’insufficienza in argomento – intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell’impresa o insufficienza dell’attivo sociale a soddisfare i debiti della società – deve presentarsi come oggettivamente conoscibile dai relativi creditori.

Coerentemente ai principi ora ricordati, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta al soggetto (amministratore o sindaco) che, convenuto in giudizio a seguito dell’esperimento dell’azione di responsabilità, eccepisca l’avvenuta prescrizione della stessa azione (cfr., Cass., 14 dicembre 2015, n 25178 cit.; Cass. 28 maggio 1998, n. 5287; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121, cit.). …”

Infine, il Supremo consesso, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità “… (cfr., più in particolare, Cass. n. 941/2005, cit.), l’onere di provare che l’insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento – onere gravante, come detto, sull’amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione – non può essere assolto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, secondo cui l’insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della dichiarazione di fallimento della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dall’eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale neppure implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale: un debitore ben potrebbe essere insolvente, ma avere un attivo sufficiente, se ben liquidato nel tempo, a pagare tutti i creditori (sul punto, si leggano: Cass. 13378/2014, cit.; Cass. 3552/2023, cit.; Cass. 23659/2023; Cass. 37823/2022). …”