Il comma 1 dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e l’art. 51 del DPR n. 633/1972 dispongono una presunzione legale relativa in virtù della quale la quale i prelevamenti ed i versamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell’imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario.
Questa presunzione, di tipo legale, inverte l’onere della prova: una volta attivata, spetta al contribuente dimostrare il contrario con prove analitiche, non meramente formali.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 14293 depositata il 29 maggio 2025, intervenendo sul tema, ha riaffermato che “In tema di accertamento del reddito di impresa, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che “La presunzione, di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati su conti correnti bancari, ritenuti “uscite di cassa”, deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e la società, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione, quali componenti positive del reddito di impresa, non essendo, invece, la società medesima tenuta anche a dimostrare l'”inerenza” della movimentazione all’attività di impresa, prevista dall’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 con riguardo alle componenti negative.”
E ancora che “La presunzione, di cui all’art. 51, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati sui conti correnti bancari, ritenuti “uscite di cassa”, deve ritenersi superata qualora gli assegni siano stati regolarmente contabilizzati dalla medesima società e la stessa, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione.“.
Orbene, secondo il quadro normativo attualmente vigente in materia, l’accertamento condotto sulla base di documentazione extracontabile, può e deve essere contestato positivamente (ossia mediante elementi specifici e certi, non risultando in tal senso sufficiente la mera regolarità formale della contabilità) dal contribuente che quell’accertamento intenda contestare, mediante la prova dell’infondatezza della pretesa fiscale (Cass. n. 9210/2011, Cass. n. 14150/2016 e Cass., n. 20094/2014 ove si legge “Per i redditi di impresa il D.P.R. n. 600/1973, art. 39, primo comma, lett. e) consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.
In tal caso, l’esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, con conseguente inversione dell’onere della prova, spettando al contribuente dimostrare – anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette – l’infondatezza della pretesa fiscale”.).“
Sulla natura delle presunzioni e onere probatorio
La riforma del processo tributario (legge 130/2022, art. 6) non ha modificato il regime delle presunzioni legali entrato in vigore. La Cassazione ha chiarito che il comma 5‑bis dell’art. 7 D.Lgs. 546/1992 non sopprime le presunzioni legali, ma rafforza il dovere dell’Amministrazione di supportare le contestazioni con elementi probatori .
Se l’Amministrazione dimostra la presunzione ex art. 51, il contribuente ha l’onere di fornire prove concrete e analitiche per superarla.
Valutazioni critiche e suggerimenti difensivi
Argomenti a favore del contribuente
Se la società può dimostrare (anche tramite estratti conto, contratti, scritture contabili) che i ricavi non sono stati incassati, la presunzione può essere superata.
Possibilità di utilizzare presunzioni alternative, ad esempio percentuali forfettarie di costi (come indicato da Cass. 11939/2025) studiocerbone.com;
Qualità vs quantità: anche un singolo elemento indiziario forte e preciso può valere a confutare la presunzione (Cass. 27071/2016).
Rischi per il contribuente
Contare esclusivamente sulla contabilità formale o sui pagamenti registrati potrebbe non bastare: serve coerenza sostanziale tra ricavi, incassi e fatture;
Se l’Amministrazione dimostra gli elementi costitutivi della presunzione (omessa documentazione, anomalie nei corrispettivi, analisi contabile), la prova contraria spetta completamente al contribuente
Le prove contrarie nelle presunzioni sui prelevamenti e versamenti
Nel contesto dell’accertamento fiscale basato sulle presunzioni legali relative di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, il contribuente ha l’onere di fornire prove contrarie analitiche e documentate per superare la presunzione che i versamenti e i prelevamenti non giustificati costituiscano ricavi o compensi non dichiarati. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che non è sufficiente opporre la mera regolarità formale della contabilità o generiche affermazioni difensive; è invece necessario dimostrare in modo concreto e puntuale la provenienza lecita e la non riferibilità all’attività d’impresa delle movimentazioni contestate. Tra le prove ammesse vi sono: contratti, fatture, documentazione bancaria coerente, estratti conto dettagliati, corrispondenza commerciale e, più in generale, ogni elemento idoneo a ricostruire l’effettiva natura delle operazioni finanziarie. Inoltre, anche un singolo elemento indiziario forte e preciso può essere sufficiente a confutare la presunzione, secondo quanto affermato dalla Cassazione (es. sent. n. 27071/2016). L’onere probatorio grava interamente sul contribuente, il quale deve offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, idonea a privare la presunzione della sua forza logica e giuridica.
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