La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14087 del 7 giugno 2017 intervenendo in tema di accertamenti bancari ha riaffermato che nei confronti dei professionisti non opera la presunzione sui prelevamenti ingiustificati per cui l’Amministrazione finanziaria è obbligata a dimostrare che gli importi prelevati sono stati destinati a un investimento nell’ambito dell’attività professionale produttivo di reddito.
La vicenda ha riguardato un commercialista che espletava anche l’attività di amministratore di condomini a cui veniva notificato un avviso di accertamento scaturente dalla verifica delle movimentazioni bancarie per le quali il professionista non ha saputo dare giustificazioni. Avverso tale atto impositivo il professionista proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respingevano le doglianze del ricorrente. Il commercialista avverso la decisione di primo grado proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello hanno accolto parzialmente il ricorso. I giudici distrettuali hanno rideterminato l’importo dei maggiori, riducendoli rispetto a quanto riportato nell’accertamento.
Il professionista avverso la decisione della CTR propone ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
La Corte Suprema accoglie il ricorso. Gli Ermellini, alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 24 settembre 2014, hanno sostenuto l’erroneità della sentenza impugnata laddove “in relazione ai prelievi risultanti dai conti correnti intestati al contribuente, ha posto a carico di quest’ultimo un onere probatorio (cioè quello di giustificare i prelevamenti) che non gli spettava.”
Per cui secondo i giudici del palazzaccio la CTR in sede di riesame dovrà “accertare se, invece, risulta in qualche modo provato dall’amministrazione finanziaria che gli importi prelevati dal professionista dai propri conti correnti erano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale produttivo di reddito.”
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/14 ha definitivamente eliminata la presunzione sui prelevamenti dal conto corrente bancario posta dall’articolo 32 del D.P.R. n. 600/73, poiché la figura del professionista e quella dell’imprenditore, secondo i giudici della Consulta, non sono sovrapponibili.