La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 21299 depositata il 30  luglio 2024, intervenendo in tema normativa per i licenziamenti collettivi, ha statuito che “… ai fini della degli obblighi di consultazione e informazione di cui alla direttiva europea concernente ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in tutti i casi di licenziamento collettivo dette procedure di informazione e consultazione si devono applicare anche ai dirigenti …”

La vicenda ha riguardato il dirigente di una società a cui era stato notificato il licenziamento. Il dirigente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, rigettava le doglianze del dirigente. Il dipendente avverso la decisione del Tribunale proponeva appello. La Corte territoriale, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato e condannava la società al pagamento dell’indennità ex 24, comma 1- quinquies, legge n. 223/1991 nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Avverso la decisione di appello la datrice di lavoro proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Gli Ermellini hanno rammentato che “… la Repubblica Italiana era stata condannata, su ricorso della Commissione europea, per avere escluso la categoria dei “dirigenti” dall’ambito di applicazione della procedura nazionale prevista per i licenziamenti collettivi; la Corte di Giustizia UE ha affermato che tale esclusione viola la direttiva n. 98/59, respingendo la difesa dell’Italia secondo cui la normativa e i contratti collettivi nazionali garantirebbero ai dirigenti, in caso di licenziamento collettivo, una tutela di carattere economico più favorevole, che pertanto sarebbe autorizzata dalla direttiva;

(…) precisamente, la Corte UE ha statuito che: “Avendo escluso, mediante l’articolo 4, paragrafo 9, della legge del 23 luglio 1991, n.  223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, la categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura prevista dall’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva”; …”