Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020 del Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) del 27 giugno 2020 è stata ufficializzata la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi, per i contribuenti a cui si applica il regime forfettario ed ai soggetti cui si applicano gli ISA, che possono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40% sulle somme da versare.
Va evidenziato che in caso di rateizzazione il pagamento della prima rata al 20 agosto crea una sovrapposizione con la seconda rata.
Contribuenti titolari di partita IVA
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 30 giugno (20 luglio per soggetti ISA e forfettari) | 30 luglio (20 agosto per soggetti ISA e forfettari) | ||
2ª | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
3ª | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
4ª | 16 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5ª | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6ª | 16 novembre | 1,50 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
La proroga prevista dal DPCM del 27 giugno 2020 non riguarda tutti i contribuenti ma solo quelli di seguito indicati:
- i soggetti che sono obbligati all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi,
- i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014),
- i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (art. 27, comma 1, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011),
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata);
- i soci di società di capitale che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell’articolo 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986).
Le imposte per le quali si può usufruire della proroga in commento riguardano le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi inerenti il saldo 2019 e il primo acconto 2020 e di seguito si elencano:
- l’IVA connessa agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità;
- l’IRAP si ricorda che il DL rilancio ha disposto l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019;
- l’IRES, salvo che per le società che in base ai ricavi non sono soggette agli ISA o con versamenti in scadenza non al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio;
- l’IRPEF:
- le addizionali comunali e regionali derivate dalla dichiarazione dei redditi;
- le altre imposte che seguono le scadenze delle imposte sui redditi.