E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che conferma la proroga “allargata” ai lavoratori autonomi, artisti o professionisti, e agli altri tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nonché ai versamenti dell’Irap e dell’Iva con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2017
Il DPCM definisce alcuni aspetti rimasti incerti dalla lettura dei comunicati stampa che avevano preannunciato il Decreto stesso.
La proroga del termine dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali che già erano stati oggetto di una prima modifica con DPCM del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017.
La proroga del termine dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali che già erano stati oggetto di una prima modifica con DPCM del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017.
Con il nuovo DPCM è stato statuito il differimento dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, confermando quanto annunciato dai comunicati stampa e disegnando il seguente calendario definitivo:
- entro il 20 luglio senza maggiorazione (termine originario 30 giugno)
- entro il 21 agosto con maggiorazione dello 0,4%(termine originario 31 luglio).
La proroga dei versamenti delle Imposte e contributi è stata disposta solo per determinate tipologie di contribuenti:
- titolari di reddito di impresa
- titolari di redditi di lavoro autonomo
- titolari di redditi di partecipazione a società, associazioni ed imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR.
Pertanto per fruire del differimento dei termini di versamento risulta determinante la tipologia di reddito dichiarati, e non l’assoggettamento o meno a Studi di Settore. Pertanto al fine di verificare se è possibili usufruire della proroga non occorre far riferimento ai titolari di partita IVA o di redditi di partecipazione, in quanto la norma della proroga prevede il sussistere un reddito di impresa o di lavoro autonomo o di partecipazione.
Nessun differimento, invece, per i contribuenti senza redditi d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali restano fermi i termini del 30 giugno o dal 1° luglio al 31 luglio con lo 0,40% in più.
Quanto alle tipologie di versamenti che è possibile differire, si tratta in buona sostanza di tutti quei tributi che emergono dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti sopra individuati. Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è indica “quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, per cui tutti i tributi risultanti da Redditi, ivi comprese addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca e quelli “in materia di imposta regionale sulle attività produttive” (IRAP).
Nel decreto in commento viene statuito che il versamento dell’IVA annuale per la quale si è scelto il versamento alle medesime cadenze di Redditi, viene prevista la proroga. Infatti sono espressamente richiamati anche i versamenti “in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo”.
Come già previsto in occasione della precedente proroga del 2012, con la risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, i contribuenti, destinatari della proroga, possono comunque “rinunciare” al differimento.
Contributi e altre imposte
Beneficiano del differimento i versamenti dei contributi previdenziali e degli altri tributi collegati alle imposte sui redditi, compreso il saldo Iva 2016, per chi ha spostato il pagamento entro i termini delle imposte sui redditi. I predetti contribuenti, imprenditori o professionisti, possono eseguire i versamenti con lo 0,40% in più, dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017.