La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26787 depositata il 21 giugno 2023, intervenendo in tema responsabilità per illeciti amministrativi del d.lgs. n. 231/2001 ed in particolare reati ambientali, ha precisato che la società avendo  “… omesso di eseguire le periodiche movimentazioni dei rifiuti finalizzate al loro corretto smaltimento ma lasciando gli stessi presso i luoghi di stoccaggio per periodi di tempo superiori a quelli consentiti, ha conseguito un indebito risparmio di spesa, costituendo questo il “vantaggio” da essa tratto dalla commissione del reato materialmente attribuito ai suoi amministratori, a nulla rilevando che, successivamente, i rifiuti siano stati comunque portati via, trattandosi di una condotta posta in essere successivamente alla commissione del reato. …” 

Per cui persiste il vantaggio goduto, dalla società, per l’illecito commesso dall’organo amministrativo a nulla rilevando che dopo il compimento del reato i suoi presupposti vengano eliminati ed, inoltre, l’estinzione dell’ente per incorporazione in altra società a mezzo fusione per incorporazione non impedisce l’applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La vicenda ha riguardato una società di capitale che si riteneva responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato previsto dall’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, commesso dal legale rappresentante dell’ente. Il Tribunale riteneva la società responsabile amministrativa dell’illecito commesso dall’amministratore e quindi comminandole la sanzione di 10.000 euro. La società impugnava la decisone del giudice di prime cure. La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di secondo grado, la società, ha interposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso della società inammissibile. In particolare hanno precisato che “… sebbene sia pur vero che il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno che la stessa giurisprudenza di questa Corte, stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante, ha accostato alla successio mortis causa (cfr. per tutte, Corte di cassazione, Sezione I civile, 12 novembre 2019, n. 29256), non può non osservarsi come siffatta analogia, meramente descrittiva ed evocativa di fenomeni antropomorfici non riproducibili ad instar naturae nei soggetti giuridici impersonali, esaurisca i suoi effetti sul piano del diritto civile; non potendo certamente ritenersi che per effetto della intervenuta estinzione della società dovuta alla sua fusione per incorporazione con altro soggetto collettivo, si realizzino tutte le conseguenze che sono proprie dell’avvenuto decesso dell’imputato. …”

In virtù di tale principio, i giudici di legittimità, per cui, hanno ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità dell’impugnata sentenza, che il giudice del gravame penale abbia o meno correttamente accertato l’avvenuta estinzione della società, per effetto della sua fusione per incorporazione con altra società.