La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 15580 depositata il 4 giugno 2024, intervenendo in tema di responsabilità del liquidatore ai sensi dell’articolo 36 del dpr n.600/1973, ha ribadito i principi di diritto secondo cui ” … la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche […], è responsabilità per obbligazione propria “ex lege” (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal registro delle imprese (cfr. Cass. n. 7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019, 17020/2019);

con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta, infatti, all’amministrazione finanziaria dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 (applicabile “ratione temporis” alle sole imposte sui redditi di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 19) azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, con azione esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima (cfr. SU 2820/1985; conf. Cass. nn. 2768/1989, 9688/1995, 8685/2002), e tale azione è parimenti esercitabile, ai sensi dell’art. 36, 4° co., DPR n. 602/1973, nei confronti  degli  amministratori  che  hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili;

quello verso il liquidatore e l’amministratore è, in conclusione, credito dell’amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (S.U. 2767/1989), ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36 cit., penult. e ult. c. (cfr. Cass. nn. 7327/2012, 11968/2012);

essa è, sempre, riconducibile alle norme degli 1176 e 1218 c.c. (Cass. 12546/2001), con onere per l’Amministrazione di provare d’avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore (Cass. 10508/2008). …”

La vicenda ha riguardato il liquidatore di una società di capitali a cui era stato notificato un preavviso di iscrizione ipotecaria, ricevuto per il mancato pagamento di cartelle della società a responsabilità limitata di cui era stato socio liquidatore. Avverso tale atto il contribuente impugnava la comunicazione preventiva d’ipoteca n. 29576201500000106, del 23 gennaio 2015, notificata in data 30 gennaio 2015, nonché le sottese cartelle di pagamento, eccependo la nullità e/o illegittimità della comunicazione per omessa notifica delle cartelle e l’infondatezza della pretesa erariale. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso del contribuente, annullando l’iscrizione ipotecaria impugnata. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di primo grado. I giudici di appello rigettano l’appello dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione proponevano “uno acto” ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Il contribuente resisteva con controricorso.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso principale.

Gli Ermellini hanno ricordato che il “… Massimo Consesso di Suprema Corte, invero, insegna che “la responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, che trae titolo per fatto proprio ‘ex lege’, ha natura civilistica e non tributaria” (Cass., Sez. U, n. 32790 del 2023). …”

I giudici di piazza Cavour evidenziano che “… è necessaria una specifica contestazione, con correlativa motivazione, in riferimento ai presupposti dell’autonoma obbligazione sussidiaria, e non solidale, di liquidatore, amministratore e socio di società in liquidazione ex art. 36 DPR n. 602 del 1973.

Ne deriva che il liquidatore, amministratore o socio, pur già destinatario, con la società, della notifica di un atto impositivo, qualora quest’ultimo difetti – come nel caso in esame, alla stregua del non censurato accertamento in fatto compiuto dalla CTR – di specifiche contestazione e motivazione ex art. 36 DPR n. 602 del 1973, è legittimato a contestare il fondamento della responsabilità attribuitagli (facendo valere siffatta mancanza) in sede di impugnazione di un atto successivo che lo abbia attinto come personalmente obbligato al pagamento delle somme dovute dalla società. …”

Per cui, per il Supremo consesso “… in difetto della prova contraria, da parte dell’Agenzia ricorrente, di uno specifico contenuto motivazionale degli avvisi riguardante la responsabilità del contribuente ai sensi dell’art. 36 DPR n. 602 del 1973 – l’inidoneità degli avvisi di per sé considerati a fondare un’autonoma pretesa nei confronti del medesimo suscettibile poi, ossia: in seconda battuta, di legittimare l’avviso di iscrizione ipotecaria impugnata. …”

Pertanto gli avvisi di accertamento notificati al liquidatore, quale coobbligato della società ai sensi dell’articolo 36 del dpr n.600/1973, oltre che alla società come responsabile in solido al pagamento delle somme dovute”, che non contenga specifiche contestazioni e motivazioni riguardanti la responsabilità personale dello stesso liquidatore non sono sono idonei a fondare un’autonoma pretesa nei suoi confronti.