La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 24058 depositata il 18 giugno 2024, intervenendo in tema di responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 , ha ribadito i principi di diritto secondo cui sulla base del “… principio di autonomia della responsabilità dell’ente sancito dall’art. 8 d.lgs. 231 del 2001, che si limita soltanto a prevedere l’insensibilità del processo contra societatem alla mancata identificazione o alla non imputabilità della persona fisica e all’estinzione del reato-presupposto per causa diversa dall’amnistia, l’importante è che un reato tra quelli compresi nel catalogo dei reati presupposto sia stato accertato e sia riferibile ad uno dei soggetti indicati dall’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti (così, in motivazione, Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, Uniland). …”
Gli Ermellini affermano che “… Solo l’insussistenza del fatto (formalmente) attribuito al legale rappresentante della società comporta il venir meno della responsabilità amministrativa di quest’ultima, non quando il fatto sia accertato nella sua dimensione storica.
(…) E’ stato così sostenuto che:
a) all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato (Sez. 5, n. 20060 del 04/04/2013, Citybank N.A., Rv. 255414 – 01; 4, n. 31548 del 05/07/2023, Italstage Company s.r.l., non mass. sul punto);
b) l‘autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall’art. 8, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell’ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda S.c.a., Rv. 274320 – 03);
c) non sussiste contrasto tra giudicati ex art. 630, comma 1, a), cod. proc. pen. tra la sentenza dichiarativa della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sentenza di assoluzione dell’imputato del reato presupposto pronunciata in un diverso procedimento nel caso in cui, in quest’ultimo, sia stata accertata la ricorrenza del fatto illecito, discendendo l’inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore, posto che la responsabilità dell’ente ex art. 8 del citato d.lgs. sussiste pur se l’autore del reato non risulta identificato (Sez. 4, n. 10143 del 10/02/2023, Fassa Sri, Rv. 284239 – 01). …”
I giudici di piazza Cavour riaffermano il principio secondo cui “… il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01 che ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). …”
Infine, il Supremo consesso afferma che costantemente è stato affermato che “… in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il cd. “effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro (“fumus commissi delicti” e, in quello preventivo, “periculum in mora”), ma non anche a procedere all’analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali – non espressamente dedotti – da cui possa desumersi, per esempio, un diverso apprezzamento del periculum (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023 – 01; Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508 – 01). E’ stato altresì precisato che, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 – 01). …”