La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 31242 depositata il 6 dicembre 2024, intervenendo in tema di giurisdizione, ha riaffermato il principio di diritto secondo cuiil giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto a questa equiparata; pertanto, esula dalla sua giurisdizione la domanda di risarcimento del danno proposta da un privato contro un altro privato, pur se connessa con una vicenda provvedimentale; tale delimitazione dell’ambito della giurisdizione amministrativa si fonda sul dato testuale dell’art. 103 Cost. e dell’art. 7 cod. proc. amm.; la prima norma indicata non consente, infatti, di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati (Cass., sez. un., , 21/12/2020, n. 29175 e Cass., sez. un., ord., 9/03/2020, n. 6690) e la seconda norma richiamata, nell’individuare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie, di diritti soggettivi, riferisce tali controversie a «l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo» e le afferma come «riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni

La vicenda ha riguardato un dirigente pubblico il quale presentava ricorso giudiziario al fine di chiedere il risarcimento del danno biologico consistente in sofferenze fisiche e psichiche,  nonché una modifica peggiorativa della personalità in ragione delle persecuzioni patite sul luogo di lavoro a causa dei comportamenti posti in essere dal suo superiore gerarchico. Il Tribunale adito accoglieva accoglimento delle domande proposte. La Corte di appello, in riforma di tale sentenza, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il dirigente avverso la decisione della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

I giudici di legittimità in accoglimento del ricorso, dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario.

Ggli Ermellini preliminarmente evidenziano che ” L’azione che il dipendente intraprende nei confronti del mobber, e non del datore di lavoro, non ha dunque carattere contrattuale ed alla stessa non si applica l’art. 2087 c.c., ma l’art. 2043 c.c., in quanto nessun rapporto contrattuale intercorre direttamente fra il mobber ed il mobbizzato e l’appartenenza alla medesima comunità lavorativa rileva solo indirettamente, costituendo solo un’occasione rispetto all’attività illecita, in ordine alla quale detta appartenenza rileva solo indirettamente, qualificando e specificando quali siano i comportamenti ai quali in quel determinato contesto il soggetto che agisce deve attenersi nel rispetto della sfera degli altri appartenenti alla medesima comunità.

Il dipendente e tenuto al rispetto delle regole di sicurezza nei confronti del datore di lavoro sulla base di una specifica obbligazione contrattuale, e nei confronti degli altri lavoratori ex art. 2043 cod. civ.; pertanto, ove dette regole risultino violate e arrechino danni a terzi, risponderà nei confronti di entrambi ma sulla base di titoli giuridici diversi. “

Infine il Supremo consesso chiarisce che l’ultimo inciso dell’art. 7 cod. proc. amm. ” viene valorizzato come limite all’estensione della giurisdizione amministrativa (Cass., sez. un., ord., 13/06/2006, n. 13659; Cass., sez. un., ord., 8/03/2011, n. 5408), evidenziandosi che il riferimento esplicito e chiaro alle forme dell’esercizio del potere in quanto poste in essere da «pubbliche amministrazioni» evidenzia come «soggettivamente la controversia esige che una delle parti sia la pubblica amministrazione e l’altra il soggetto che faccia la questione sull’interesse legittimo o sul diritto soggettivo».

Il principio sopra enunciato è ormai consolidato e ha trovato conferma in numerose, anche recenti, decisioni (v. tra le altre, e oltre quelle già richiamate, Cass., sez. un., 5 marzo 2008, n. 5914; Cass., sez. un., 17 maggio 2010, n. 11932; Cass., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19170; Cass., sez. un. 18 luglio 2019, n. 19372 e n. 19373; Cass. n. 9534/2023) e la stessa giurisprudenza amministrativa, con pronuncia resa dall’organo di nomofilachia del relativo plesso giurisdizionale (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2), lo ha condiviso e fatto proprio.