La Corte di Cassazione con la sentenza n. 34482 depositata il 27 dicembre 2019 intervenendo in tema di accertamento e responsabilità tra operato dell’amministratore e società ha riaffermato che “la commissione di un illecito da parte del legale rappresentante di un ente non interrompe il rapporto di immedesimazione organica e non esclude, pertanto, che del fatto possa rispondere anche l’ente, su vari piani, compreso quello fiscale, fatta eccezione per la sola responsabilità penale, avente carattere personale”, per cui per le operazioni eseguite dal legale rappresentante della società in nome e per conto della stessa, qualora riferite ad un interesse riconducibile all’oggetto sociale, sono da imputare all’ente, responsabile non solo delle imposte dovute e non versate, ma anche delle relative sanzioni. Il rapporto di “intermediazione organica” viene infatti meno solo per atti che non siano pertinenti all’azione sociale.
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificato un avviso di accertamento che traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle dogane, dal quale si evinceva l’omessa presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti dei tributi, omessa presentazione degli elenchi intrastat. Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure respingevano le doglianze dalla contribuente. La società impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado rigettavano il ricorso proposto. In particolare le violazioni fiscali commesse dall’amministratore erano imputabili alla società, che ne doveva rispondere, in quanto non poteva ritenersi che le operazioni contrattuali poste in essere dall’amministratore fossero finalizzate alla realizzazione di un suo esclusivo interesse, essendosi la società avvantaggiata «dalla abusiva condotta del proprio apicale.
La società impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini respingono le doglianze della ricorrente, salvo quella relativa alla nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
I giudici di legittimità hanno ribadito che “la società, per il principio dell’immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall’organo amministrativo nell’esercizio delle sue funzioni, ancorché l’atto dannoso sia stato compiuto dall’organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell’assemblea, richiedendosi unicamente che l’atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell’attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tali responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall’art. 2395 cod. civ.”
Pertanto,per i giudici del palazzaccio, il apporto di immedesimazione organica viene meno solo allorquando gli atti posti in essere non siano pertinenti all’azione della società e non rispondano ad un interesse riconducibile, anche indirettamente, all’oggetto sociale.
Infine, la Corte Suprema ha ritenuto fondato il motivo inerente alla manifesta illogicità della sentenza impugnata sulla questione della determinazione dei maggiori ricavi, in quanto è illogica e non è idonea a supportare la decisione di respingere la censura puntualmente proposta da U.T. in ordine alle modalità con le quali sono stati determinati i ricavi da parte dell’Ufficio