1. Il perimetro sistematico e la genesi del tema: l’arbitrato irrituale nelle controversie di lavoro

La pronuncia in commento, resa dalla Sezione prima della Corte di Cassazione con l’ordinanza 4 maggio 2026, n. 12525, si colloca all’incrocio tra la disciplina codicistica in materia di diritti degli arbitri e lo statuto protettivo delle tutele lavoristiche. Il nucleo della decisione investe l’applicabilità del principio di solidarietà passiva, delineato dall’art. 814, comma 1, c.p.c., all’ipotesi in cui, nell’ambito di un collegio di conciliazione e arbitrato costituito per la risoluzione di una controversia di lavoro, l’arbitro designato dal lavoratore non abbia visto liquidato il proprio compenso all’interno del lodo, né abbia ricevuto una concorde quantificazione e ripartizione ad opera delle parti. In tale scenario, i giudici di legittimità esaminano la legittimità della pretesa creditoria azionata dall’arbitro di parte direttamente nei confronti del datore di lavoro, offrendo lo spunto per rimeditare i confini del vincolo solidale quale garanzia del mandato collegiale^[Cfr. sul tema generale del compenso degli arbitri, F. Verde, Profilo dell’arbitrato, Napoli, 1999, p. 112; e con specifico riguardo all’evoluzione delle tutele del terzo, E. F. Ricci, Il compenso agli arbitri, in Riv. dir. proc., 2002, p. 415 ss.].

Per cogliere la portata della decisione è necessario muovere dalla qualificazione negoziale dell’arbitrato in materia di lavoro. Come noto, l’evoluzione normativa — dalla novella del 1990 sino alla riscrittura operata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e, da ultimo, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 — ha configurato le procedure arbitrali previste dalla contrattazione collettiva o dagli artt. 412 e 412-quater c.p.c. prevalentemente secondo lo schema dell’arbitrato irrituale o libero. Tale istituto non mira all’emanazione di un provvedimento surrogatorio della sentenza giurisdizionale, bensì alla composizione della lite mediante una determinazione contrattuale che le parti si impegnano a riconoscere come diretta espressione della propria volontà negoziale^[Sulla natura negoziale dell’arbitrato irrituale ex art. 808-ter c.p.c., si rimanda ex multis a C. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, II ed., Padova, 2012, vol. I, p. 289; in giurisprudenza, vedi il punto di approdo espresso da Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2016, n. 25045.].

Sotto il profilo strettamente civilistico, l’arbitrato irrituale mutua la propria struttura dogmatica dal negozio di mandato. Gli arbitri non esercitano una frazione dello ius dicere statuale, ma adempiono a un incarico di matrice privatistica. Si tratta, specificamente, di un mandato collettivo oneroso, conferito congiuntamente da una pluralità di soggetti per il compimento di un affare comune, identificabile nella risoluzione della controversia insorta. La natura endoprocedimentale del collegio arbitrale riflette una struttura triadica che supera la logica della rappresentanza in senso stretto. Sebbene l’arbitro di parte venga individuato e nominato da uno solo dei contendenti, l’accettazione dell’incarico determina la costituzione di un vincolo contrattuale plurilaterale che lo lega a entrambe le parti del giudizio arbitrale. L’arbitro, una volta investito del munus, assume una posizione di indipendenza funzionale rispetto all’esito della lite, operando nell’alveo della dialettica endocollegiale.

Tuttavia, nella prassi delle relazioni industriali, si registra talvolta una divergenza interpretativa ed economica: il datore di lavoro tende a percepire l’arbitro nominato dal prestatore come un professionista che assiste la controparte — sovrapponendone parzialmente la figura a quella del difensore tecnico — mentre il lavoratore, specialmente se soccombente, può rivelarsi oggettivamente restio o impossibilitato a onorare il compenso del proprio designato. Quando il lodo o la contrattazione collettiva non dettano una chiara ripartizione degli oneri economici, si pone il problema dell’identificazione del soggetto obbligato al pagamento e dell’applicabilità delle tutele procedimentali previste dall’art. 814 c.p.c.

Gli Ermellini nella decisione in commento hanno chiarito che 

se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

La regola della responsabilità solidale (art. 1294 c.c.) dei committenti serve a garantire l’arbitro, che presta la sua opera professionale nell’interesse di entrambe, dal rischio di insolvenza di una delle parti, là dove derogare a questo principio è possibile solo attraverso una rinuncia esplicita e univoca.

2. Il meccanismo dell’art. 814 c.p.c. e le tessere del mosaico procedimentale

L’articolo 814 del codice di procedura civile stabilisce, al primo comma, che gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, salvo che vi abbiano espressamente rinunciato, ponendo a carico delle parti l’obbligazione in solido. La norma intende assicurare agli arbitri una tutela rafforzata per la riscossione del credito, riducendo il rischio di insolvenza e, al contempo, mira a preservare l’equilibrio strutturale del collegio durante lo svolgimento del procedimento.

Il dibattito dogmatico ha preso in esame l’estensione di tale disciplina, dettata per l’arbitrato rituale, all’arbitrato irrituale lavoristico. Sebbene l’estensione tout court del sub-procedimento di liquidazione all’arbitrato libero sia stata a lungo discussa in ragione delle resistenze letterali del codice di rito, l’orientamento interpretativo pare orientato a estendere la garanzia della solidarietà passiva, sul presupposto che in entrambe le forme di arbitrato l’attività dei giudici privati si fondi su un incarico oneroso finalizzato alla risoluzione di una lite^[Vedi sul punto Cass., Sez. I, 19 maggio 2000, n. 6523, che già equiparava il regime di solidarietà delle due forme arbitrali sotto il profilo del diritto al compenso.].

L’art. 814 c.p.c. delinea un preciso iter volto alla quantificazione del compenso, qualora non si perfezioni un accordo spontaneo tra le parti o un’accettazione espressa della parcella proposta. Tale sequenza procedimentale tipizzata prende le mosse da una situazione di disaccordo economico, in cui gli arbitri sottopongono alle parti la specifica delle spese e degli onorari. Laddove insorga una contestazione, si realizza il presupposto per l’attivazione del controllo giudiziale. Per superare lo stallo, ciascuno dei membri del collegio arbitrale è legittimato a proporre ricorso dinanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui si è insediato l’arbitrato. Questo atto introduce un procedimento a cognizione sommaria nel quale il Presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza alla determinazione del compenso, verificando l’attività prestata e applicando le tariffe professionali.

Sotto il profilo dogmatico e della competenza funzionale, la corretta esegesi del sistema impone di precisare il regime impugnatorio di tale provvedimento. Ai sensi dell’art. 814, comma 2, c.p.c. — che richiama la disciplina del reclamo dettata dall’art. 825, comma 4, c.p.c. — l’ordinanza di liquidazione emessa dal Presidente del Tribunale deve essere impugnata non già dinanzi alla Corte d’Appello, bensì mediante reclamo proposto davanti allo stesso Tribunale in composizione collegiale^[La natura endodistrettuale del reclamo al Collegio del medesimo Tribunale è pacificamente accolta dalla giurisprudenza processualcivilistica, cfr. Cass., Sez. II, 29 maggio 2018, n. 13434; vedi anche B. Luiso, Diritto Processuale Civile, vol. V (Gli arbitrati), Milano, 2024, p. 98.]. Il giudizio introduce un sindacato a cognizione piena sull’esattezza dei criteri di computo applicati, che si conclude con un’ordinanza collegiale non impugnabile ordinariamente, ma avverso la quale resta proponibile esclusivamente il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma 7, della Costituzione per violazione di legge.

La pronuncia n. 12525 depositata il 4 maggio 2026 esamina l’ipotesi in cui questo iter procedimentale non sia stato attivato o non abbia condotto a una formale determinazione degli onorari. La decisione sembra presupporre che tale omissione procedurale non estingua il diritto di credito dell’arbitro, né frammenti l’obbligazione in quote pariziarie; l’obbligazione pare configurarsi come solidale sin dall’origine, consentendo all’arbitro di agire in via ordinaria senza la previa attivazione del sub-procedimento presidenziale.

3. La fisionomia dell’obbligazione solidale e il superamento dei “fasci bilaterali”

Un profilo meritevole di approfondimento riguarda la distinzione, sul piano del diritto al compenso, tra l’arbitro nominato dal terzo — o dall’organo istituzionale terzo — e gli arbitri designati dalle singole parti. Nel panorama dottrinale classico, taluni autori avevano prospettato una scomposizione del rapporto di mandato, teorizzando l’esistenza di “fasci di rapporti bilaterali”^[Per una ricostruzione critica della tesi dei rapporti bilaterali scissi, si veda G. Verde, L’arbitrato, II ed., Torino, 2005, p. 164 ss.]. Secondo questa impostazione, l’arbitro nominato da una parte sarebbe legato da un mandato sinallagmatico esclusivo con la parte medesima, mentre soltanto il Presidente del collegio godrebbe della vera e propria solidarietà passiva di entrambe le parti.

Tale ricostruzione si scontra con la natura unitaria del collegio e del lodo. L’ordinanza n. 12525/2026 appare coerente con l’orientamento che valorizza l’unitarietà del munus arbitrale: l’atto di nomina costituisce esclusivamente l’impulso designativo, ossia una modalità tecnica di composizione dell’organo che non influisce sulla successiva fisionomia del rapporto contrattuale. Una volta accettata la nomina, l’arbitro entra a far parte di un organo collegiale unitario che opera per la risoluzione della lite.

Pertanto, l’obbligazione delle parti verso i membri del collegio si configura nei termini di una solidarietà passiva. Ai sensi dell’art. 1292 c.c., il creditore ha la facoltà di rivolgersi a un qualsiasi condebitore a sua scelta, senza l’obbligo di un beneficium excussionis nei confronti della parte designante. L’assenza di una liquidazione preventiva ai sensi dell’art. 814 c.p.c. non sembra operare come condizione di procedibilità dell’azione, ma rappresenta la mancata attivazione di una via privilegiata di creazione del titolo esecutivo. Di conseguenza, l’arbitro mantiene la facoltà di agire in via ordinaria — mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ordinario giudizio di cognizione — nei confronti del condebitore ritenuto più solvibile, gravando quest’ultimo dell’onere di agire successivamente in via di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c.

4. Profili di specialità nel contenzioso lavoristico e asimmetria contrattuale

L’applicazione della solidarietà passiva nel contesto del diritto del lavoro solleva interrogativi circa l’opportunità di bilanciare le asimmetrie socio-economiche esistenti tra il prestatore e il datore di lavoro. Quando un lavoratore impugna una sanzione disciplinare davanti a un collegio arbitrale, egli si trova in una posizione di frequente disparità economica rispetto alla controparte datoriale. La decisione della Suprema Corte si presta a essere interpretata nel senso di evitare che l’impossibilità di sostenere i costi del proprio arbitro si traduca in un ostacolo all’accesso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), o che la stabilità operativa dei collegi venga inficiata dal rischio di insolvenza delle parti private.

L’ordinanza n. 12525/2026 rileva implicitamente l’esigenza di preservare l’efficacia del sistema arbitrale. Il datore di lavoro, inserito in un contesto di organizzazione imprenditoriale e dotato di una struttura economico-patrimoniale generalmente superiore, viene individuato come coobbligato solidale idoneo a garantire la sostenibilità economica del procedimento da lui accettato o pattuito in sede collettiva.

L’impianto interpretativo della decisione appare coordinato con le norme sul contratto d’opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c. Sebbene il professionista esegua la prestazione su impulso della parte che lo ha scelto, l’utilità finale dell’atto negoziale — il lodo che definisce la lite e stabilisce la certezza del diritto nell’alveo del rapporto di lavoro — è comune a entrambi i soggetti. Il datore di lavoro beneficia parimenti della definizione della controversia, che gli consente di stabilizzare o verificare la legittimità della propria potestà direttiva o disciplinare.

5. La quantificazione del compenso e il criterio del valore della controversia

Un aspetto connesso alla decisione in esame riguarda la quantificazione del compenso in assenza di pattuizione scritta o di liquidazione ex art. 814 c.p.c., in particolare nelle controversie che abbiano ad oggetto sanzioni disciplinari conservative (dal rimprovero scritto alla sospensione). In tali ipotesi, il datore di lavoro talora eccepisce che, trattandosi di sanzioni di modesta entità economica immediata, il compenso degli arbitri dovrebbe essere parametrato al valore economico della trattenuta retributiva, applicando gli scaglioni minimi delle tariffe professionali.

La tesi che configura le controversie in materia di sanzioni disciplinari come cause di valore indeterminabile merita un’attenta disamina, poiché la sanzione non esaurisce i propri effetti nella decurtazione patrimoniale immediata. Essa incide sul rapporto di lavoro alimentando, ad esempio, l’istituto della recidiva ex art. 7, comma 8, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, configurando il presupposto per un eventuale e futuro licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa^[Sulla rilevanza endoprocedimentale e ultra-annuale della recidiva disciplinare, vedi per tutti U. Romagnoli, Lo Statuto dei lavoratori: un bilancio critico, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1975, p. 450 ss.].

Ove si sposi la qualificazione della controversia come causa di valore indeterminabile, la liquidazione dell’onorario degli arbitri deve essere agganciata ai relativi parametri per i compensi professionali stragiudiziali (attualmente regolati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 e successive modifiche), i quali graduano l’importo in base alla complessità della vicenda. Tale elemento esclude l’applicazione automatica degli scaglioni minimi da mera trattenuta monetaria, orientando il giudice dell’opposizione o del monitorio verso una valutazione flessibile del quantum dovuto ai professionisti.

6. Strumenti di tutela e coordinamento dei rimedi processuali

Dinnanzi all’assenza di una liquidazione concordata, l’arbitro si trova di fronte a due diverse opzioni strategiche per il recupero del proprio credito, il cui coordinamento rappresenta un nodo centrale dell’analisi dogmatica.

A. Il procedimento speciale ex art. 814, comma 2, c.p.c.

Come precedentemente evidenziato, l’arbitro può proporre ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui si è insediato l’arbitrato.

  • Natura giuridica: Il provvedimento ha natura giurisdizionale non contenziosa, ma incide su posizioni di diritto soggettivo primario.

  • Limiti del potere presidenziale: In questa sede, il Presidente del Tribunale deve limitarsi a quantificare l’onorario in base ai parametri applicabili e all’attività svolta, rimanendo sprovvisto del potere di ripartire le quote interne di responsabilità o di accertare la validità sostanziale del lodo.

B. Il procedimento monitorio ordinario (Art. 633 c.p.c.)

In alternativa, l’arbitro, agendo quale ordinario creditore per prestazioni d’opera intellettuale, può depositare un ricorso per decreto ingiuntivo contro una o entrambe le parti, producendo l’atto di nomina, l’accettazione, copia del lodo e la parcella corredata dal parere di congruità dell’Ordine professionale.

La decisione n. 12525 del 2026 si presta a chiarire che il procedimento speciale ex art. 814 c.p.c. si configura come alternativo e non esclusivo rispetto alla via monitoria ordinaria. L’arbitro non pare obbligato a percorrere la via del ricorso presidenziale prima di agire esecutivamente; l’accertamento del quantum potrà essere effettuato incidenter tantum dal giudice della fase monitoria o dell’eventuale opposizione, garantendo l’elasticità della tutela del credito professionale.

7. Il regime delle eccezioni opponibili dal datore di lavoro escusso

Nel momento in cui l’arbitro del lavoratore richiede l’adempimento nei confronti del datore di lavoro, quest’ultimo può sollevare eccezioni governate dall’art. 1297 c.c., ai sensi del quale il condebitore in solido non può opporre al creditore le eccezioni puramente personali agli altri debitori.

  • L’eccezione di nullità del lodo: Il datore di lavoro potrebbe dedurre che, essendo il lodo affetto da vizi di nullità o annullabilità, nessun compenso sia dovuto agli arbitri. La giurisprudenza tende ad affermare l’autonomia del contratto d’opera degli arbitri rispetto alla validità del lodo: i componenti del collegio mantengono il diritto al compenso per il fatto di aver svolto l’attività inerente all’incarico, salvo il caso di dolo o colpa grave che abbia reso l’attività totalmente inutile o dannosa ex art. 813-ter c.p.c.^[Cfr. sul punto la ricostruzione operata da Cass., Sez. I, 22 giugno 2011, n. 13702, in materia di autonomia del diritto al compenso rispetto ai vizi del lodo.].

  • L’eccezione di rinuncia al compenso: Ai sensi dell’art. 814, comma 1, c.p.c., l’obbligo sussiste salvo che vi sia stata espressa rinuncia. La giurisprudenza esclude l’ammissibilità di una rinuncia tacita dedotta da comportamenti concludenti, richiedendo l’applicazione del principio di proporzionalità del compenso professionale desumibile dall’art. 2233 c.c.

  • L’eccezione di pattuizione contrattuale contraria (patti di esonero): Qualora nel verbale di insediamento le parti abbiano inserito clausole volte a limitare la responsabilità economica di ciascuna parte al solo arbitro da essa nominato, l’accordo presenta una rilevanza puramente interna ai sensi dell’art. 1372, comma 2, c.c. Esso appare inopponibile al terzo arbitro, a meno che quest’ultimo non vi abbia espressamente e per iscritto aderito. La solidarietà passiva posta a tutela del collegio non può essere derogata da un’intesa bilaterale che escluda la garanzia del credito senza il consenso del creditore medesimo.

8. L’azione di regresso e la regolazione dei rapporti interni

Una volta che il datore di lavoro abbia adempiuto l’intera obbligazione nei confronti dell’arbitro nominato dal lavoratore, si apre la fase della regolazione dei conti interni tra i coobbligati solidali, retta dall’art. 1299 c.c. In assenza di una specifica statuizione nel lodo o nell’accordo collettivo, le quote di responsabilità si presumono uguali ex art. 1298, comma 2, c.c., legittimando il datore di lavoro a ripetere dal lavoratore il 50% di quanto corrisposto.

Tuttavia, lo scenario risente delle regole sulla soccombenza e sulle spese di lite. Se il lodo ha visto la totale soccombenza del datore di lavoro, con condanna di quest’ultimo alle spese del procedimento, la quota interna di debito del lavoratore si azzera in forza del principio di causalità della lite. Qualora, invece, il lavoratore risulti soccombente o le spese siano compensate, sorge il problema dell’effettuazione di una trattenuta diretta sulla busta paga del lavoratore da parte dell’azienda per recuperare la quota.

La dottrina giuslavoristica esprime forti riserve verso tale prassi, ritenendo che la compensazione forzosa in busta paga sia limitata a crediti certi, liquidi ed esigibili strettamente inerenti al sinallagma retributivo. Il credito derivante dall’azione di regresso ex art. 1299 c.c., originando da un rapporto sussidiario legato a una lite giudiziale, richiede la formazione di un autonomo titolo esecutivo, ovvero un espresso accordo di rateizzazione sottoscritto in sede protetta ex art. 2113 c.c., onde evitare di incorrere in violazioni del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.

9. Conclusioni: la stabilità del sistema arbitrale dopo l’ordinanza n. 12525/2026

In conclusione, l’ordinanza 4 maggio 2026, n. 12525 della Corte di Cassazione, pur non introducendo stravolgimenti dogmatici, offre un quadro interpretativo utile a garantire la certezza del diritto nell’ambito dell’arbitrato irrituale di lavoro. Sganciando il diritto al compenso dalle necessità della previa attivazione del sub-procedimento formale e confermando l’operatività della solidarietà passiva del datore di lavoro, la pronuncia si muove nel solco della tutela dell’indipendenza funzionale del collegio arbitrale. Per l’operatore pratico, la decisione impone una maggiore consapevolezza nella gestione economica delle procedure alternative, evidenziando come la stabilità e la qualità del giudizio arbitrale dipendano strettamente dalla certezza del regime di tutela del credito professionale.