“Un debito per canoni di locazione o esiste o non esiste, e se esiste, per essere rappresentato in bilancio, non è necessario che il debitore dimostri l’interesse del creditore ad escuterlo.” La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con tale affermazione nell’ordinanza n. 18713 depositata il 9 luglio 2025 ha dichiara inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate ed accolto il secondo motivo del ricorso incidentale della società contribuente, rigettato il primo.

La controversia ha riguardato un avviso di accertamento per la ripresa di maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva, emesso dopo la conclusione di una verifica eseguita nei confronti di una Spa. Inoltre, con un altro avviso di accertamento, recuperò il costo di Euro 177.303,79, indebitamente contabilizzato in violazione dell’art. 109 Tuir, perché non certo nell’esistenza. La società contribuente impugnava entrambi gli atti impositivi. I giudici tributari di primo grado, previa riunione dei ricorsi, accolsero in parte alcune censure mosse sul primo avviso, omettendo di pronunciarsi sul secondo avviso di accertamento. Sia l’Agenzia delle Entrate che la società appellarono la sentenza di primo grado. I giudici tributari di secondo grado accolsero in parte l’appello principale dell’Agenzia, rigettando l’appello incidentale della società. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. Resiste con controricorso la società, che propone ricorso incidentale in due motivi.

I giudici di legittimità nel respingere il primo motivo del ricorso della società ha precisato che Ai sensi dell’art. 88, comma 1, Tuir, genera sopravvenienze attive “la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.

Orbene, deve affermarsi che il compiersi del termine della prescrizione estintiva genera la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, e dunque anche dei debiti da locazione immobiliare.

L’eventuale pagamento del debito prescritto, avvenuto anni dopo il compiersi della prescrizione estintiva, ed ammesso che in capo al solvens possa riconoscersi un interesse economico, e dunque giuridicamente rilevante, a tale pagamento, può generare a sua volta una sopravvenienza passiva ai sensi dell’art. 101, comma 4, Tuir (“Si considerano sopravvenienze passive…la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’art. 87”).

Ne consegue che, in relazione all’annualità oggetto di verifica, è irrilevante che nel 2016 la società odierna contribuente abbia pagato in parte il debito da locazione prescritto.”