La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23828, depositata il 25 agosto 2025, ha sancito un principio di elevata valenza operativa:
“la sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, opera in modo automatico con la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che il contribuente abbia successivamente tenuto un comportamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall’amministrazione finanziaria.“
Per i giudici di legittimità deve “ritenersi che l’automaticità di detta sospensione risponda ad una fondamentale logica di certezza dei rapporti giuridici che, ove non fosse rispettata, aprirebbe in ciascun caso concreto l’esigenza di verificare – tanto per il contribuente quanto per l’ufficio – il grado di effettivo coinvolgimento nel percorso stragiudiziale potenzialmente definitorio, il numero degli incontri svolti, l’eventuale proposte alternative coltivate o meno, con la conseguenza di rendere imprevedibile e sostanzialmente soggettiva ogni forma di valutazione della tempestività del ricorso ciononostante presentato in sede giudiziale.”
Il caso concreto
La vicenda riguarda la società sportiva dilettantistica Assi Basket Ostuni s.r.l., destinataria di tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007–2009 (IRES, IVA, IRAP). La contribuente depositava un’istanza di accertamento con adesione, ma non partecipava al contraddittorio stragiudiziale, presentando comunque ricorsi che erano stati dichiarati inammissibili per tardività dalla CTP di Brindisi e confermati in appello dalla CTR.
Il principio giuridico affermato
Gli Ermellini accogliendo il ricorso affermano che va esclusa l’interpretazione restrittiva secondo cui l’automatismo della sospensione sarebbe “revocato” per omissione del contribuente.
Il principio di diritto è la conseguenza di una evoluzione giurisprudenziale. Infatti il Supremo consesso ha evidenziato che “la convocazione del contribuente che abbia fatto istanza di accertamento con adesione costituisce per l’Ufficio una facoltà e non un obbligo, in ogni caso non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009, Rv. 611179-01; n. 15170 del 2006).
Se, quindi, per l’ufficio destinatario della richiesta di accertamento con adesione non vi è un obbligo di partecipazione attiva al procedimento stragiudiziale, preferendo rimanere ferma sulla propria pretesa, per un elementare principio di “parità delle armi” la cui violazione porterebbe ad una irragionevole sperequazione, deve pure ritenersi che anche il contribuente, una volta presentata la richiesta di apertura del procedimento per la possibile definizione stragiudiziale della pretesa impositiva, possa re melius perpensa ritenere inutile la partecipazione fattiva a tale procedimento stragiudiziale, preferendo coltivare l’impugnazione dell’atto impositivo.
Del resto, la norma richiamata e contenuta al comma 3 dell’art. 6 d.lgs. n. 218/1997 ricollega la sospensione del termine di impugnazione alla sola presentazione dell’istanza di accertamento per adesione – per la finalità di consentire uno spatium deliberandi alle parti prima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatori – senza che in alcun modo la norma faccia cenno alla fattiva instaurazione del contraddittorio stragiudiziale o alla formulazione di proposte alternative alla pretesa erariale originaria. La stessa Corte cost. n. 140 del 15/04/2011 ha ritenuto non irragionevole detto termine fisso di sospensione, “durante il cui decorso il contribuente e l’ufficio hanno agio di valutare la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo o riannodando trattative”.
Inoltre questa S.C. ha già affermato, con la decisione Sez. 5, ord. n. 27274 del 24/10/2019, che in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno “ab origine” gli effetti. Più recentemente, tale orientamento è stato condiviso implicitamente anche da Sez. 5, ord. n. 17328 del 24/06/2024, la quale ha ritenuto che il fallimento del contribuente in pendenza del termine di novanta giorni per la definizione con adesione non fosse tale da rendere inammissibile e tardiva l’impugnazione dell’avviso di accertamento.“
Altri precedenti in materia: coerente evoluzione
Ordinanza n. 27274/2019 (Sez. 5) — la mancata comparizione del contribuente nel procedimento non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni, poiché tale comportamento non equivale a rinuncia all’istanza.
Ord. n. 17328/2024 (Sez. 5) — il fallimento del contribuente non determina inammissibilità o tardività dell’impugnazione, in pieno allineamento con l’automatismo sospensivo.
- Ordinanza n. 13172/2019 — in altro ambito processuale (art. 6, comma 3, d.lgs. 218/1997), Cassazione aveva già stabilito che la sospensione decorre solo dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, non da quella dell’invito a comparire.“la mancata convocazione del contribuente non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass. Sez. U, n. 3676 del 17/2/2010; Cass. n. 29128 del 28/12/2011) (..) in tema di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la presentazione dell’istanza di definizione, così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura, non toglie efficacia all’accertamento, ma sterilizza per novanta giorni il termine d’impugnazione, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’avviso di accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poiché, a norma degli articoli 6 e 12 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia (Cass. n. 3368 del 2012), secondo un meccanismo non dissimile da quello per il normale consolidamento del silenzio-rifiuto (art. 2 legge n. 241 del 1990; art. 21 proc. trib.)
(…) La sospensione del termine per l’impugnazione, prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera solo dalla data di presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza di accertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, e non dall’istanza di accertamento con adesione, prevista dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997“
La ratio giuridica: parità delle armi e certezza dei rapporti
Con la decisione in commento si è ribadito un valore fondante: il contribuente, nell’esercizio di un diritto previsto dalla legge, non può vedersi penalizzato per un comportamento passivo o la scelta deliberata di non partecipare. Tale automatismo garantisce la parità difensiva e assicura una previsione oggettiva e uniforme della normativa, senza dare adito a interpretazioni arbitrarie.
Conclusione: prospettive operative e potenziali sviluppi
La decisione del 25 agosto 2025 segna un approdo consolidante nella giurisprudenza tributaria: l’automatismo sospensivo si estende, senza eccezioni, a prescindere dall’atteggiamento successivo del contribuente. Questo orientamento, coerente e rassicurante, consente agli operatori di adottare strategie procedurali chiare, sapendo che il ricorso resta tempestivo anche in caso di omissioni stragiudiziali.