FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 04 maggio 2020, n. 11
La sospensione di contributi, cartelle di pagamento e avvisi di addebito dopo la conversione in legge del decreto “cura italia” legge n. 27/2020
SOMMARIO
- PREMESSA
- SULLE SOSPENSIONI
- SULLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI SOSPESI
- SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO E SUGLI AVVISI DI ADDEBITO
- SUL DURC E SULLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
- TABELLA DI RAFFRONTO CON LE SPECIFICITÀ DELLE DIVERSE SOSPENSIVE
- PREMESSA
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato l’emanazione di una legislazione d’urgenza a sostegno delle imprese e dei cittadini. Come noto, con la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario. Successivamente, in data 24 febbraio 2020, è stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stata disposta la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. il 23 febbraio 2020, n. 45. Nei confronti di tali contribuenti è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, derivanti anche da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Con il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, il governo ha introdotto ulteriori misure in materia di sospensiva degli adempimenti e versamenti in materia previdenziale, disponendo, inoltre, l’estensione di tale sospensione per il settore turistico-alberghiero nell’intero territorio dello Stato.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato poi pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione). Con tale provvedimento il Governo ha integrato e/o modificato le previsioni di cui al decreto n. 9/2020.
Successivamente, con l’art. 18 del D.L. n. 23/2020, in considerazione della grave crisi finanziaria creatasi in conseguenza della emergenza epidemiologica, l’Esecutivo ha esteso a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o dai limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente (come invece previsto in precedenza dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020 laddove si sia verificata una diminuzione di almeno il 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) del fatturato e dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi di marzo e aprile 2019. Si segnala, altresì, che nella “subiecta materia”:
– l’Inps ha emanato la circolare n. 37 del 12 marzo 2020, la circolare n. 52 del 9 marzo 2020, il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 e il messaggio 1789 del 28 aprile 2020;
– con legge n. 27/2020, entrata in vigore il 30 aprile 2020, è stato convertito con modificazioni il decreto legge n. 18/2020
– l’Inail ha emanato le circolari n. 7/2020, n. 11/2020 e l’istruzione operativa del 30 aprile 2020
Da ultimo, si sottolinea che l’art. 1 comma 2 della legge n. 27/2020 ha disposto che i decreti legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati ma restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
- SULLE SOSPENSIONI
Dall’analisi della normativa sopra menzionata possiamo elencare, in materia contributiva-previdenziale, le sospensive di seguito elencate.
1) L’articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, “zona rossa”, ha disposto la sospensione dei termini relativi ad adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
2) L’articolo 8, comma 1, lett. b), del medesimo D.L. 9/2020, ha previsto altresì che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, siano sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Tale fattispecie è stata successivamente ricondotta all’interno dell’art. 61 comma 2 del decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
3) L’articolo 61, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, conferma l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b), del D.L. n. 9/2020, ad alcuni soggetti, tra i quali coloro che gestiscono teatri, ricevitorie lotto, musei, biblioteche, asili nido, assistenza sociale, ristorazione, pasticceria, gelateria, bar, oltre alle federazioni sportive nazionali, alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (vedi l’elenco completo nella tabella di raffronto in calce all’approfondimento). Quindi, si è prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (o dal 2 marzo al 31 maggio per le menzionate federazioni sportive nazionali, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
4) L’articolo 62, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha stabilito che, “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge”, siano sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
5) L’art. 18 del D.L. n. 23/2020 ha previsto che la sospensione dei versamenti opera solo se, nei mesi di marzo e aprile 2020, si è verificata una diminuzione di almeno il 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) del fatturato e dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi di marzo e aprile 2019. In particolare, il citato art. 18, commi 2 e 4, del D.L. n. 23/2020 dispone che, per i soggetti di cui sopra, sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Ai sensi del quinto comma dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020, i suddetti versamenti, indipendentemente dall’ammontare del fatturato/ricavi o compensi, sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. La sospensiva dei termini di versamento menzionati vale anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa (ai fini della puntuale individuazione degli enti non commerciali interessati dalla sospensione contributiva, sono in corso interlocuzioni dai dicasteri competenti).
Giova sottolineare che, in virtù della nota prot. 2839, del 20 marzo 2020, dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, si è affermato che la sospensione contributiva de qua debba essere riferita a tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento scada nei periodi sopra interessati.
Inoltre, rimane sospesa anche la contribuzione da versare al Fondo di Tesoreria.
Sul tema, infine, si precisa che l’Inps, con il messaggio n. 1692 del 21 aprile 2020, ha comunicato, a seguito dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti sospensivi conseguenti, l’implementazione della sezione del flusso. In particolare, è stato previsto l’aggiornamento del tracciato UniEmens ListaPosPA, con relativa implementazione degli elementi per la dichiarazione di sospensione contributiva relativa ad eventi calamitosi e dell’elemento “AltriImportiDovuti Z2” con l’introduzione tipo evento per COVID-19.
- SULLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI SOSPESI
I versamenti sospesi ai sensi del primo comma dell’art. 61 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020) – fattispecie n. 2) e n. 3) di cui al paragrafo 2 che precede – sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Tale previsione ricomprende anche i soggetti di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (previsione di cui al numero 1 del paragrafo 2 che precede). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. L’art. 61, comma 5, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 – federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche -, stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche nella fattispecie in esame, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I versamenti di cui al comma 2 dell’art. 62 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 – previsione di cui al n. 4) del paragrafo 2 che precede -, sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche per tale fattispecie non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Ai sensi dell’art. 18, comma 7, D.L. 23/2020 – fattispecie n. 5) di cui al paragrafo 2 che precede – i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Anche in tale ipotesi non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO E SUGLI AVVISI DI ADDEBITO
L’articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, sospende i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito.
L’art. 68, comma 2-bis, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, dispone che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui al sopracitato comma 1, decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, cioè entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
Inoltre, l’Inps sospenderà fino alla data del 31 maggio 2020 l’emissione di avvisi di addebito e la notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
- SUL DURC E SULLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
L’Inps con il messaggio n. 1374/2020 ha ribadito che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) si considera incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.
Pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati DURC OnLine, che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (cfr. sull’argomento anche circolari Inps n. 52/2020 e Inail n. 11/20).
- TABELLA DI RAFFRONTO CON LE SPECIFICITÀ DELLE DIVERSE SOSPENSIVE
Al fine di una migliore comprensione della successione temporale delle singole sospensive, nonché dei relativi effetti sugli istituti giuridici di riferimento, si analizzano nella seguente tabella comparata le caratteristiche dei provvedimenti adottati dal legislatore così come esposti nei paragrafi precedenti
Norme di legge e circolari inps | L’articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, “zona rossa” abrogato dal 30 di aprile con legge n. 27/2020 (circ. Inps 37/2020) | L’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 abrogato dal 30 aprile 2020 con legge n. 27/2020 (circolari Inps 37-52/2020) | L’articolo 61 del decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (circ. Inps 52/2020) | L’articolo 62 del decreto legge n.18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (circ. Inps 52/2020) | Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 |
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Contenuto sospensione | Adempimenti e versamentiHa disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, Vò). | Adempimenti e versamentiHa previsto altresì che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato siano sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. | Adempimenti e versamentiL’articolo 61, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 conferma l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 9/2020, ai soggetti di seguito riportati: a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi; d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. | VersamentiHa previsto che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge” sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. | VersamentiLa sospensione opera solo se, nei mesi di marzo e aprile 2020, si è verificata una diminuzione di almeno il 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) del fatturato e dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi di marzo e aprile 2019. Il conteggio va fatto mese su mese, ossia marzo 2020 su marzo 2019 e aprile 2020 su aprile 2019. Si può dunque prevedere la casistica del contribuente beneficiario della sospensione per tutti i termini di versamento sopra indicati, oppure solo per una delle scadenze previste. In tali casi, peraltro, il conteggio dovrà essere effettuato sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali, che dovranno verificare la sospensione facendo riferimento al solo mese di marzo, per la scadenza del 16 aprile, e al solo mese di aprile, per la scadenza del 16 maggio. Tale sospensione è prevista, indipendentemente dall’ammontare del fatturato/ricavi o compensi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. |
Termini di scadenza | Versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.La sospensione riguarda i versamenti contributivi – ivi compresa la quota a carico dei lavoratori – e la trasmissione della denuncia UniEmens. | Versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.La sospensione riguarda i versamenti contributivi – ivi compresa la quota a carico dei lavoratori – e la trasmissione della denuncia UniEmens. | Versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.La sospensione riguarda i versamenti contributivi – ivi compresa la quota a carico dei lavoratori – e la trasmissione della denuncia UniEmens. Per i soggetti indicati alla lettera a) par. 1 della circolare Inps n. 52/2020 (federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), è previsto un più lungo termine di sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020. | Versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.In virtù dell’art. 60 c. 1 D.L. n. 18/2020 tutti i versamenti scadenti il 16 marzo 2020 sono stati differiti al 20 marzo 2020. Si precisa che la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato. Pertanto, per quanto riguarda i datori di lavoro, ancorché risulti sospeso il versamento della contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2020, la relativa denuncia Uniemens doveva essere inviata nei termini ordinariamente previsti, cioè entro il 31 marzo 2020. | Versamenti con scadenza 16 aprile 2020 e 16 maggio 2020.Si precisa che la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato. |
Destinatari della sospensione | Degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:- i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); – i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); – i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata. La sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23 febbraio 2020, nei comuni indicati nel sopra richiamato allegato 1. | Degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:- i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); – i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); – i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata. La sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale. | Degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:- i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); – i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); – i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata. La sospensione fino al 30 aprile 2020 (e fino al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche) degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale. | Del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:- i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); – i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); – i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione Separata. La sospensione riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020. | Del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professioni. La sospensiva dei termini di versamento menzionati vale anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. |
Contributi a carico del dipendente | Con nota prot. 2839 del 20 marzo 2020, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ritenuto di riponderare il parere espresso in precedenza, senza riserve tecniche e di merito sul punto (cfr. il punto 1, ultimo capoverso, della circolare n. 37/2020), affermando che la sospensione contributiva de qua debba essere riferita a tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenute. | = | = | = | = |
Versamenti al Fondo di tesoreria | Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. | = | = | = | = |
Datori di lavoro domestico | Con l’articolo 37 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, è stata prevista una specifica disciplina per i datori di lavoro domestico con cui è stata disposta la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del citato articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono sospesi:- i contributi in scadenza del primo trimestre 2020; – i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”; – i contributi dovuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, che devono essere versati entro 10 giorni dalla data di fine attività. | = | = | = | = |
Recupero contributi sospesi | I versamenti sospesi ai sensi del primo comma dell’art. 61 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020), sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Tale previsione ricomprende anche i soggetti di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. | I versamenti sospesi ai sensi del primo comma dell’art. 61 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020), sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. | I versamenti sospesi ai sensi del primo comma dell’art. 61 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020), sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.Per le federazioni sportive nazionali senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. | I versamenti di cui al comma 2 dell’art. 62 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche per tale fattispecie non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. | Restituzione senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di giugno 2020. |
Dilazione e rateazioni concesse da Inps | Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.Entro il 31 maggio 2020 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione. | Entro il 31 maggio 2020 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione. | Entro il 31 maggio 2020 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione. | Entro il 31 maggio 2020 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione. | |
Decadenza art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015″Conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo” | La sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione. | La sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione. | La sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione. | La sospensione non si applica al termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, non essendo prevista la sospensiva dei termini relativi agli adempimenti informativi. | La sospensione non si applica al termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, non essendo prevista la sospensiva dei termini relativi agli adempimenti informativi |
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione | L’articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, sospende i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito.La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati. I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del medesimo periodo di sospensione (30 giugno 2020). L’art. 68, comma 2-bis, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, dispone che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui al sopraccitato comma 1, decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Inoltre, nei confronti dei contribuenti come sopra individuati, l’Istituto sospenderà l’emissione di avvisi di addebito e la notifica delle diffide | = | = | = | = |
Verifica della regolarità contributiva a fini DURC | Ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.L’INPS, con la circolare 52/20, richiamando quanto già precisato con il Messaggio n. 1374/2020, ribadisce che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) si considera incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione. Ne deriva che i documenti attestanti la regolarità contributiva, denominati DURC On Line, che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. | ||||
Inail Circolare 7/2020 Circolare 11/2020 Istruzione operativa 30 aprile 2020 | La circolare n. 11 del 27 marzo 2020, ad integrazione della circolare n. 7 dell’11 marzo 2020, ha fornito le informazioni e le indicazioni operative relative alle disposizioni in vigore dal 17 marzo 2020.Successivamente, in data 30 aprile 2020, sono state fornite ulteriori istruzioni operative aggiornate per la ripresa degli adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’applicazione della sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), del d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. Per i soggetti di cui all’art. 61 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, è stato ribadito che le sospensive riguardano i seguenti adempimenti: – il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020; – il termine per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante l’attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019; – il termine per la presentazione della documentazione probante l’attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019, riferita alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione di cui sopra, presentata entro la data del 2 marzo con allegata la dichiarazione dell’impresa di versare in oggettiva difficoltà nel produrre la suddetta documentazione probante, come da istruzioni fornite con nota del 2 marzo 2020 protocollo 1204. Inoltre, per ciò che concerne l’ambito applicativo della sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), decreto legge 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, è stato precisato che la sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge, vale a dire nel periodo di imposta 2019. Le modalità di recupero delle somme sospese sono stabilite dal comma 5, del medesimo articolo 62, secondo cui i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per espressa previsione di legge non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire della sospensione prevista dal citato articolo 62, comma 2, lettera c), beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate tutte nel mese successivo al termine della sospensione, vale a dire nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese. |
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