La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18013 depositata il 28 agosto 2020 intervenendo in tema di assoggettamento IVA a TIA2 statuendo che “La tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972”
La vicenda ha riguardato un contribuente che si era rivolta al giudice di pace per la restituzione dell’importo dell’IVA indebitamente applicata nelle fatture relative alla TIA1 e, a partire dal 2011, alla TIA2. Il contribuente ottenne il decreto ingiuntivo nei confronti dell’agente della riscossione. La società, agente della riscossione, si oppose al d.i. contestando quanto dedotto in particolare affermando la differenza di regime tra TIA1, avente natura di tributo, e TIA2, avente natura di corrispettivo, con la conseguenza che l’applicabilità dell’IVA alla TIA2 non poteva essere oggetto di discussione. Il giudice adito rigettò l’opposizione e confermò il d.i. opposto. Avverso tale decisione l’agente della riscossione propose appello dinanzi al Tribunale che riformò parzialmente riforma della sentenza impugnata. In particolare il Tribunale ritenne che la disciplina propria della TIA2 ne rivelava la natura tributaria, che la TIA2 era un prelievo disciplinato secondo i medesimi parametri della TIA1. L’agente della riscossione propose ricorso per cassazione basato su un unico motivo.
Gli Ermellini accolgono il ricorso. In particolare è stato affermato, con i recenti arresti delle SS.UU. – alla cui ampia e dettagliata motivazione questo Collegio si riporta, facendola interamente propria -, che «il carattere di interpretazione autentica della norma dettata dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010 si desume, in modo inequivoco, quale intenzione oggettiva della legge, dal chiaro tenore letterale dell’enunciato che compone il frammento normativo (“Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria”)
Per cui alla luce dei principi richiamati i giudici di legittimità affermano che “la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad i.v.a. ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ciò non trovando ostacolo nella circostanza che «il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972″
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